Compensazione crediti fiscali: la Circolare del Fisco
Arrivano le prime indicazioni operative sull'obbligo di compensazione online dei crediti e sul divieto di compensazione per carichi oltre i 100mila euro
Debiti con l'erario superiori a 100mila euro: divieto di compensazione
La nuova formulazione del comma 49-quinquies dell’articolo 37 del d.l. n. 223 del 2006 , stabilisce che, in deroga all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), «per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 del medesimo articolo 17. La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l’applicazione del citato articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma».
Sulla novella normativa il Fisco fornisce quindi fornite le prime istruzioni operative riguardanti, rispettivamente:
- le somme affidate all’agente della riscossione che concorrono al raggiungimento della soglia di 100.000 euro;
- i crediti per i quali è esclusa la facoltà della compensazione “orizzontale”;
- Il ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione;
- il coordinamento con il divieto alla compensazione “orizzontale” di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
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