Compensazione crediti fiscali: la Circolare del Fisco

Arrivano le prime indicazioni operative sull'obbligo di compensazione online dei crediti e sul divieto di compensazione per carichi oltre i 100mila euro

di Redazione tecnica - 03/07/2024

Crediti per i quali opera l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione

Al sussistere delle condizioni normativamente previste alla data di trasmissione del modello F24, per il contribuente è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione “orizzontale” dei crediti ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, ad eccezione di quelli maturati nei confronti di INPS e INAIL.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, al verificarsi delle condizioni previste dalla novella normativa, al contribuente è, pertanto, inibita la compensazione:

  • dei crediti relativi alle imposte erariali (ad esempio quelli maturati ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta di registro);
  • del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;
  • del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno;
  • del credito d’imposta a favore di imprese che effettuano investimenti per l’acquisto di beni strumentali nuovi (c.d. “Industria 4.0”);
  • dei crediti relativi a bonus edilizi;
  • degli altri crediti di natura agevolativa.

I contribuenti che maturano i crediti nei confronti di INPS e INAIL, invece, li potranno utilizzare in compensazione, anche in presenza di somme affidate all’agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro e tramite utilizzo del portale del Fisco.

 

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