Compensazione crediti fiscali: la Circolare del Fisco
Arrivano le prime indicazioni operative sull'obbligo di compensazione online dei crediti e sul divieto di compensazione per carichi oltre i 100mila euro
La differenza con il divieto alle compensazioni solo per imposte erariali
Il novellato comma 49-quinquies dell’articolo 37 del d.l. n. 223 del 2006 stabilisce, al quarto periodo, che, ove non si applichi il sopra descritto divieto alle compensazioni, «resta ferma l’applicazione dell’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78».
In altri termini:
- se l'ammontare dei carichi affidati all’agente della riscossione sia superiore a 1.500 euro, ma non superiore a 100.000 euro, trova applicazione l’articolo 31, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010;
- qualora, invece, l’ammontare dei carichi affidati all’agente della riscossione sia superiore a 100.000 euro si rende applicabile il solo articolo 37, comma 49-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006.
Le due disposizioni si connotano, infatti, per caratteristiche e modalità applicative diverse previste dal legislatore; in particolare:
- l'articolo 31, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, vieta la compensazione dei crediti erariali in presenza di carichi affidati all’agente della riscossione per imposte erariali e relativi oneri accessori di ammontare superiore a 1.500 euro;
- il nuovo comma 49-quinquies dell’articolo 37 del d.l. n. 223 del 2006, vieta invece la compensazione di tutti i crediti, erariali e di natura agevolativa, eccetto quelli INPS e INAIL, in presenza dei carichi affidati all’agente della riscossione di cui al medesimo comma 49- quinquies per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.
L’inibizione alle compensazioni introdotta dalla novella normativa si differenzia dal divieto di compensazione di cui al citato articolo 31, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 perché vieta l’utilizzo in compensazione non solo dei crediti relativi alle imposte erariali, ma anche di quelli aventi natura agevolativa.
Spiega il Fisco che in questo caso è possibile estinguere i ruoli per debiti relativi a imposte erariali mediante l’utilizzo in compensazione dei soli crediti della stessa natura, in modo da ridurre l’ammontare delle iscrizioni a ruolo a un importo pari o inferiore alla soglia di 100.000 euro e, conseguentemente, consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti agevolativi.
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