La comunicazione di avvio del procedimento in edilizia: interviene il TAR
Il TAR interviene su un delicato caso di abusivismo edilizio, ricordando la ratio della comunicazione di avvio del procedimento
La nuova sentenza del TAR
Sul rispetto della citata Legge n. 241/1990 nei procedimenti edilizi è intervenuto il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia con la sentenza n. 9 del 7 gennaio 2025 che evidenzia quando l’omissione della comunicazione di avvio da parte del Comune viola i diritti dei destinatari. Sebbene la demolizione rappresenti un provvedimento vincolato, infatti, la complessità del caso e le difformità edilizie rilevate possono richiedere un maggiore approfondimento istruttorio, nel rispetto del principio di collaborazione tra amministrazione e privati.
Il caso trattato dai giudici del TAR entra nel merito anche del “non finito architettonico”, tema spesso trascurato ma di grande rilevanza in edilizia. La sentenza tocca marginalmente questo fenomeno, riferendosi a edifici parzialmente completati ma dotati di autonomia funzionale. La giurisprudenza recente (Cons. St., Ad. plen., n. 14/2024) ha stabilito che tali costruzioni possono essere considerate regolari, purché le difformità siano lievi e non alterino i requisiti essenziali.
Nel caso in esame, le irregolarità riguardavano elementi secondari come sottotetti e prospetti. Tuttavia, l’assenza di un’adeguata istruttoria ha impedito di valutare se tali difformità potessero rientrare nelle tolleranze costruttive o essere sanate, perpetuando uno stato di degrado e abbandono.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Puglia 7 gennaio 2025, n. 9IL NOTIZIOMETRO