La comunicazione di avvio del procedimento in edilizia: interviene il TAR
Il TAR interviene su un delicato caso di abusivismo edilizio, ricordando la ratio della comunicazione di avvio del procedimento
Le tolleranze costruttive post Salva Casa
La sentenza evidenzia come le modifiche introdotte dalla Legge n. 105/2024, di conversione con modifiche del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), hanno ampliato le possibilità di sanatoria per difformità edilizie, rafforzando il ruolo dell'avviso di avvio del procedimento.
Con il Salva Casa, infatti, il legislatore ha introdotto nuove fattispecie di tolleranze costruttive che dovrebbero incentivare l’amministrazione ad un approccio più flessibile e meno repressivo nei confronti di irregolarità minori.
Nel caso di specie, l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento repressivo ha privato i destinatari della possibilità di avvalersi delle novità normative, limitando l’applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Inoltre, l’assenza di contraddittorio ha ostacolato un'adeguata ponderazione delle alternative disponibili, come la richiesta di accertamento di conformità o la sanatoria delle opere.
Secondo il TAR, in special modo, ma non soltanto, per gli abusi risalenti nel tempo, l’inoltro dell’avviso, di cui all’art. 7 della Legge n. 241/1990, consente di meglio approfondire l’epoca della costruzione al fine:
- di comprendere meglio qual sia il regime giuridico in ordine al titolo edilizio assente o carente;
- di applicare il regime repressivo predicabile in concreto, per come esso è mutato e si è evoluto nel tempo, a partire dalla fondamentale legge 17 agosto 1942, n. 1150 (“Legge urbanistica”), passando oltre per le successive modifiche intervenute, fino a giungere alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (“Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”), e per terminare con il testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Puglia 7 gennaio 2025, n. 9IL NOTIZIOMETRO