La comunicazione di avvio del procedimento in edilizia: interviene il TAR
Il TAR interviene su un delicato caso di abusivismo edilizio, ricordando la ratio della comunicazione di avvio del procedimento
La partecipazione al procedimento repressivo
In verità, la partecipazione al procedimento, voluta dal legislatore, al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, salvo ove osti l’urgenza, specie se può condurre all’adozione di un atto amministrativo sfavorevole, costituisce un principio generale dell’azione amministrativa, che non può essere sminuito nella sua rilevanza intrinseca ogni qual volta sussista una ragione particolare valida, per assicurarne una sua proficua applicazione, sia per l’amministrazione, sia per i soggetti incisi, i quali possono entrambi meglio ritrarre nel dialogo, ossia dal confronto intercorso per mezzo di parole comunicate (verbalmente o per iscritto) tra due o più soggetti agenti, la “consistenza” di ciò che si intende fare.
In tale dimensione, lo scopo per cui è prevista la partecipazione al procedimento da parte del (futuro) destinatario del provvedimento è duplice e contrassegna:
- sia una finalità difensiva, atta a consentire un proficuo contraddittorio già in sede procedimentale;
- sia una finalità collaborativa, utile anche per la stessa amministrazione, che in tal modo può formare meglio il provvedimento finale in modo più attagliato al caso concreto.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Puglia 7 gennaio 2025, n. 9IL NOTIZIOMETRO