La comunicazione di avvio del procedimento in edilizia: interviene il TAR
Il TAR interviene su un delicato caso di abusivismo edilizio, ricordando la ratio della comunicazione di avvio del procedimento
Il caso di specie
Nel caso di specie sono stati confermati i seguenti “fatti”:
- talune demolizioni sono state operate;
- altre demolizioni sono apparse insufficienti;
- il bene non è stato confiscato;
- non sembra sia stata accertata la violazione di prescrizioni di tutela paesaggistica e ambientale;
- l’immobile versa in condizioni di abbandono e risulterebbe oggetto di proprietà di società cessate e/o “fallite” da molto tempo;
- sembrano residuare violazioni edilizie relative ai sottotetti, alla variazione dei prospetti e delle disposizioni interne e altre piccole variazioni, a suo tempo realizzate in difformità del titolo edilizio rilasciato e non già in radicale assenza dello stesso.
Proprio in considerazione del caso estremamente complesso (ed in alcuni casi dubbio), il TAR ha confermato che – al fine, da un lato, di evitare l’emanazione di provvedimenti, che non possano trovare alcuna fattiva applicazione e, dall’altro, di determinare consolidamenti di costruzioni non recuperabili e/o non abbattute e quindi di ruderi, che finiscano sì per compromettere in concreto il paesaggio o l’ambiente – un maggiore approfondimento istruttorio e apporto motivazionale, da parte dell’amministrazione comunale, e, soprattutto, l’inoltro del prescritto ex lege “avviso di inizio del procedimento” (artt. 7, 8 e 10 della legge n. 241 del 1990 cit.) a tutti i soggetti legittimati (anche per come mutati nel tempo), considerata la natura personale della comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 comma 1, e art. 8, comma 1, legge n. 241 cit.).
Conclusioni
In conclusione, la sentenza del TAR ha ribadito l’importanza della Legge n. 241/1990 nel garantire procedimenti amministrativi equi e trasparenti. In edilizia, il rispetto dell’avviso di inizio procedimento è fondamentale per tutelare i diritti dei privati e per consentire all’amministrazione di adottare provvedimenti proporzionati e conformi al d.P.R. n. 380/2001. Le modifiche introdotte dal Decreto Salva Casa, infine, hanno rafforzato ulteriormente il ruolo della partecipazione procedimentale, sottolineando l’esigenza di un approccio collaborativo e orientato alla semplificazione normativa.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Puglia 7 gennaio 2025, n. 9IL NOTIZIOMETRO