Concessioni balneari: una strada tracciata per scrivere il bando?
Ecco come regolare le gare per le concessioni balneari alla luce della normativa e degli interventi della giurisprudenza nazionale ed europea
La recente pronuncia della Corte di Giustizia
La sentenza in commento si pronuncia sulla legittimità del codice della navigazione italiano, approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, il quale, all’articolo 49, stabilisce che: «Salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato».
Nel caso in questione, il Comune di Rosignano Marittimo, sulla base del citato art. 49 Cod. Navigazione, riteneva di poter acquisire al demanio pubblico le opere non amovibili realizzate dal concessionario del demanio marittimo SIIB s.r.l.
Si è quindi discussa la compatibilità di tale norma con gli articoli 49 e 56 TFUE, che sanciscono, rispettivamente, le libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi.
La Corte ha rilevato che l’articolo 49 del codice della navigazione si limita a trarre le conseguenze dei principi fondamentali del demanio pubblico. Infatti, come sottolineato dall’avvocato generale, l’appropriazione gratuita e senza indennizzo, da parte del soggetto pubblico concedente, delle opere non amovibili costruite dal concessionario sul demanio pubblico, costituisce l’essenza stessa dell’inalienabilità del demanio pubblico.
Peraltro, l’articolo 49, primo comma, prevede espressamente la possibilità di derogare, per contratto, al principio dell’acquisizione immediata senza alcun indennizzo o rimborso delle opere non amovibili costruite dal concessionario sul demanio pubblico marittimo. Ne consegue che l’acquisizione immediata, gratuita e senza indennizzo delle opere non amovibili costruite dal concessionario su tale demanio non può essere considerata come una modalità di cessione forzosa delle opere suddette.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che “l’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una norma nazionale secondo la quale, alla scadenza di una concessione per l’occupazione del demanio pubblico e salva una diversa pattuizione nell’atto di concessione, il concessionario è tenuto a cedere, immediatamente, gratuitamente e senza indennizzo, le opere non amovibili da esso realizzate nell’area concessa, anche in caso di rinnovo della concessione”.
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