Condono edilizio: come e quando si applica il silenzio-assenso?
Il TAR chiarisce l’ambito di applicazione del perfezionamento del silenzio assenso nel caso di permesso di costruire in sanatoria ottenuto a seguito di condono edilizio
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Redazione tecnica -
02/05/2024
Silenzio assenso e condono edilizio
Per quanto concerne i presupposti per la formazione del silenzio assenso sull'istanza di condono edilizio, come disciplinato dall’art. 32, comma 37, della legge n. 326/03, il TAR ha ricordato un consolidato orientamento giurisprudenziale, per cui è necessario che:
- sia stato completato il pagamento dell’oblazione dovuta e degli oneri concessori;
- la domanda sia fedele e completa di tutta la documentazione, affinché possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica da parte dell'amministrazione comunale sia in ordine alla ammissibilità del condono che alla corretta determinazione della misura dell’oblazione da versare, con la conseguenza che l’assenza di completezza della domanda di sanatoria osta alla formazione tacita del titolo abilitativo;
- sia decorso il termine di trentasei mesi dalla data di scadenza del versamento della terza rata relativa agli oneri concessori (in caso di abusi c.d. minori, riconducibili alle tipologie di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 al d.l. n. 269/2003, realizzati in area vincolata, il termine inizia a decorrere dall’emissione del parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo);
- non si tratti di abusi c.d. maggiori (inseriti nelle categorie di cui ai nn. 1, 2 e 3 del menzionato Allegato 1 al d.l. n. 269/2003) realizzati in area vincolata, trattandosi di fattispecie per le quali è esclusa ex lege la condonabilità delle opere.
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Sentenza TAR Lazio 26 aprile 2024, n. 8282IL NOTIZIOMETRO