Condono edilizio, compatibilità paesaggistica e silenzio: interviene il TAR
Come si interpreta il silenzio della Soprintendenza sull’istanza di compatibilità paesaggistica presentata nell’ambito di una procedura di condono edilizio? Risponde il TAR
Il condono edilizio in zona vincolata è un argomento particolarmente complesso che si infittisce in alcune Regioni d'Italia soprattutto nel caso di amministrazioni non particolarmente puntuali nella risposta.
Il caso: condono edilizio e silenzio della Soprintendenza
In Sicilia, il silenzio della Soprintendenza su un'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica può essere interpretato come assenso, rifiuto o semplice inadempimento? Ha risposto il TAR Sicilia con la sentenza n. 89 del 14 gennaio 2025, che ci consente di approfondire il tema.
Nel caso di specie, i ricorrenti avevano presentato due istanze di condono edilizio per interventi effettuati su un immobile ricadente in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico. L’amministrazione competente aveva omesso di rispondere entro i termini previsti, nonostante le ripetute sollecitazioni del privato, motivo per cui era stata invocata (con nota inviata alla Soprintendenza) l’applicazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L.R. n. 4/2003. Il tecnico del privato ha, quindi, prima prestato giuramento dinanzi al Tribunale sulla perizia formulata ai sensi dell’art. 28 della L.R. 16/2016 e poi depositato la stessa presso il Comune.
La tesi del tecnico non è, però, stata condivisa:
- dalla Soprintendenza che ha trasmesso successivamente, al tecnico e al Comune, una nota in cui comunicava che “le istanze in sanatoria ai sensi della L.326/2003 non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 17 della L.R. 4/03, ma altresì decorsi i termini per l'emissione del provvedimento, ai sensi dell'art. 32 comma 43 della L. 326/03, dà luogo al Silenzio Rifiuto”;
- dal Comune che, preso atto della nota della Soprintendenza, chiudeva negativamente la pratica di condono, annullando la perizia giurata.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Sicilia 14 gennaio 2025, n. 89IL NOTIZIOMETRO