Condono edilizio, compatibilità paesaggistica e silenzio: interviene il TAR
Come si interpreta il silenzio della Soprintendenza sull’istanza di compatibilità paesaggistica presentata nell’ambito di una procedura di condono edilizio? Risponde il TAR
di
Gianluca Oreto -
20/01/2025
Il ricorso e la risposta del TAR
Da qui il ricorso al TAR in cui i ricorrenti hanno censurato i provvedimenti di rigetto con i seguenti rilievi:
- violazione del principio del silenzio-assenso previsto dalla normativa regionale (art. 17, c. 6, L.R. 4/2003);
- errata interpretazione del regime applicabile al terzo condono edilizio.
Al ricorso segue la sentenza del TAR che chiarisce alcuni aspetti, relativi soprattutto al valore del silenzio da parte della soprintendenza.
In particolare, il TAR ha rilevato che:
- il silenzio-assenso non è applicabile al terzo condono edilizio: l’art. 17 della L.R. 4/2003 si applica solo alle istanze relative al primo e secondo condono (1985 e 1994), escludendo quelle del terzo condono (2003). La normativa regionale successiva (L.R. 5/2011) ha abrogato l’istituto del silenzio-assenso in materia paesaggistica;
- il silenzio-rifiuto è illegittimo: la Soprintendenza ha erroneamente qualificato il proprio silenzio come diniego tacito, mancando un’esplicita previsione normativa. In mancanza di disposizioni sul silenzio significativo, l’inerzia dell’amministrazione si configura come silenzio-inadempimento, imponendo una risposta espressa;
- le decisioni comunali basate sul silenzio della Soprintendenza sarebbero illegittime: la nota comunale che annullava la perizia giurata del tecnico si basava sull’errata interpretazione del silenzio della Soprintendenza. Di conseguenza, anche il provvedimento comunale è stato annullato.
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Sentenza TAR Sicilia 14 gennaio 2025, n. 89IL NOTIZIOMETRO