Condono edilizio, compatibilità paesaggistica e silenzio: interviene il TAR
Come si interpreta il silenzio della Soprintendenza sull’istanza di compatibilità paesaggistica presentata nell’ambito di una procedura di condono edilizio? Risponde il TAR
Il valore del silenzio
Il TAR ha confermato che l’ambito di applicazione del silenzio-assenso (art. 17, L.R. n. 4/2003) è circoscritto alle istanze di c.d. “primo” e “secondo” condono (ossia quelle presentate rispettivamente in base alle leggi del 1985 e del 1994), mentre non riguarda il “terzo” condono edilizio (quello del 2003). Ne segue che sull’istanza di condono presentata ai sensi del terzo condono edilizio non è consentito giovarsi del regime del silenzio significativo ivi regolato.
I giudici del TAR hanno ricordato che anche laddove si ritenesse possibile estendere in via analogica il silenzio-assenso al terzo condono edilizio, occorrerebbe comunque tener conto dei limiti di operatività che, in materia paesaggistica, il meccanismo del silenzio assenso incontra nell’ordinamento regionale in seguito alla Legge Regionale n. 5/2011.
In caso di richiesta di sanatoria per abusi edilizi in zona vincolata, in passato era stato previsto il meccanismo del silenzio assenso decorso il termine di centottanta giorni; tuttavia tale meccanismo di silenzio assenso, in materia paesaggistica, è stato abrogato nell’ordinamento siciliano dall’art. 7, comma 1, della legge regionale n. 5/2011, che ha disposto il rinvio dinamico all’art. 20 della Legge n. 241/1990. Tale art. 20 (che riguarda il silenzio-assenso), al comma 4, dispone: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti”.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Sicilia 14 gennaio 2025, n. 89IL NOTIZIOMETRO