Condono edilizio, compatibilità paesaggistica e silenzio: interviene il TAR
Come si interpreta il silenzio della Soprintendenza sull’istanza di compatibilità paesaggistica presentata nell’ambito di una procedura di condono edilizio? Risponde il TAR
Le implicazioni pratiche
Considerato, dunque, che il silenzio della Soprintendenza non si può configurare né come assenso né come rigetto, secondo il TAR, in mancanza di una espressa previsione di silenzio significativo, non resta che interpretare l’inerzia della Soprintendenza nei termini ordinari del silenzio-inadempimento.
Fondato, in parte, dunque, il ricorso contro la nota della Soprintendenza (che è stata annullata) che ha ritenuto operare l’istituto del silenzio-rifiuto introdotto, con conseguente onere dell’autorità di concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato su istanza di parte volto ad ottenere il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica per la pratica di condono per cui è causa.
L’annullamento nota della Soprintendenza comporta, a cascata, l’invalidità in via derivata della nota emessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune, con la quale il Comune ha disposto l’annullamento della perizia giurata sulla falsa interpretazione e applicazione dell’istituto del silenzio rifiuto da parte della Soprintendenza.
Il provvedimento del Comune è adottato in via conseguenziale rispetto alla nota con cui la Soprintendenza, errando nella qualificazione del (proprio) silenzio, aveva ritenuto essersi formato il silenzio-diniego sull’istanza di rilascio del parere di conformità paesaggistica. Il provvedimento comunale è in altri termini fondato sul medesimo falso presupposto che il procedimento di autorizzazione paesaggistica fosse stato definito negativamente dalla Soprintendenza con un diniego tacito, mentre nella fattispecie il silenzio della Soprintendenza dava luogo, come visto, a una mera inerzia priva di valenza significativa.
Per tale ragione, anche la nota emessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune è stata giudicata illegittima e annullata in conseguenza dell’annullamento della presupposta nota della Soprintendenza.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Sicilia 14 gennaio 2025, n. 89IL NOTIZIOMETRO