Condono edilizio e disciplina regionale: quando la sanatoria è inammissibile
La sentenza del Consiglio di Stato ricorda che nella disciplina del condono edilizio convergono la competenza legislativa esclusiva dello Stato e quella concorrente delle Regioni
L'autonomia regionale nella disciplina del condono edilizio
Confermando l’orientamento già espresso in precedenti pronunce, il Consiglio di Stato ha ribadito che la disciplina del condono edilizio non è esclusiva competenza dello Stato, ma rientra nella materia del “governo del territorio”, su cui le Regioni esercitano potestà legislativa concorrente.
I commi 3 e 4, art. 32, del citato D.L. n. 269/2003, infatti, dispongono:
- comma 3 - Le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del predetto titolo abilitativo sono stabilite nel presente decreto e dalle normative regionali.
- comma 4 - Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
A tal proposito, i giudici di Palazzo Spada hanno richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 196/2004, che ha chiarito come la normativa statale sul condono edilizio debba necessariamente essere integrata dalla legislazione regionale, che può prevedere limiti più restrittivi per la sanatoria delle opere abusive.
Nel caso di specie (siamo in Toscana), l’art. 6 della L.R. n. 53/2004 (emanata dopo la presentazione dell'istanza del caso di specie) ha stabilito che anche le domande presentate prima della sua entrata in vigore dovessero essere esaminate alla luce delle nuove disposizioni, restringendo quindi l’ambito applicativo del condono. Di conseguenza, la richiesta dell’appellante, riguardante un immobile realizzato in totale assenza di concessione edilizia, è risultata inammissibile secondo la normativa regionale.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 27 febbraio 2025, n. 1721IL NOTIZIOMETRO