Condono edilizio e istruttoria incompleta: il silenzio-assenso non basta
Il Consiglio di Stato ribadisce un principio consolidato dalla giurisprudenza per cui il silenzio-assenso nelle pratiche di condono edilizio non si applica sempre. Ecco quando
Il principio ribadito
Nel motivare il rigetto dell’appello, il Consiglio di Stato ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale per cui la formazione tacita del titolo abilitativo in sanatoria straordinaria presuppone una domanda completa in ogni suo elemento, documentale e sostanziale. La mancanza di documentazione – anche solo di una fotografia, di una relazione tecnica, di un calcolo volumetrico corretto – rende legittimo il diniego.
Non basta dunque l’inerzia dell’Amministrazione o la regolarità formale della presentazione: l’istruttoria non può chiudersi in assenza degli elementi necessari per la valutazione, e le richieste di integrazione non sono un abuso ma un esercizio legittimo del potere amministrativo. Soprattutto nei condoni, dove occorre particolare rigore, trattandosi di atti che incidono su situazioni edilizie abusive.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 18 marzo 2025, n. 2215IL NOTIZIOMETRO