Condono edilizio e istruttoria incompleta: il silenzio-assenso non basta

Il Consiglio di Stato ribadisce un principio consolidato dalla giurisprudenza per cui il silenzio-assenso nelle pratiche di condono edilizio non si applica sempre. Ecco quando

di Redazione tecnica - 28/03/2025

Il quadro normativo

La decisione si fonda principalmente sulle seguenti disposizioni:

  • la Legge n. 47/1985 (primo condono edilizio), che all’art. 35, comma 3 impone la presentazione di una dettagliata descrizione dell’opera e di documentazione fotografica;
  • la Legge n. 724/1994 (secondo condono edilizio), art. 39 e la Legge 326/2003 (terzo condono edilizio), art. 32, che confermano gli obblighi documentali nei condoni successivi;
  • la Legge n. 241/1990, che agli artt. 2 e 6, non vieta in assoluto richieste successive di integrazione, purché giustificate dalla necessità di completare l’istruttoria.

In definitiva, il Consiglio di Stato entra nuovamente nel merito della formazione del titolo in sanatoria straordinaria confermando che:

  • la documentazione deve essere completa e senza non si forma alcun titolo per silenzio;
  • variazioni minime possono cambiare la classificazione dei locali e incidere sulla volumetria e l’oblazione.
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