Condono edilizio: quando e come si forma il silenzio assenso?
Il TAR chiarisce i presupposti per la formazione del silenzio-assenso sulle istanze di condono edilizio
di
Redazione tecnica -
29/04/2025
Silenzio-assenso e condoni edilizi
Il TAR Sardegna ha accolto il ricorso confermando che:
- il decorso di 24 mesi dalla presentazione dell’istanza, senza provvedimenti né richieste istruttorie valide da parte della P.A., determina la formazione del titolo abilitativo ex art. 32, comma 37, del D.L. n. 269/2003 (convertito con modifiche nella L. n. 326/2003);
- la presenza di sopravvenuti vincoli (come quello idrogeologico) non può incidere sulla formazione del titolo, se essi sono intervenuti dopo la presentazione della domanda di condono;
- il silenzio-assenso si forma solo se l'istanza è completa della documentazione richiesta dalla normativa vigente all'epoca della presentazione.
Nel caso di specie, il TAR ha rilevato che:
- l'unica richiesta di integrazione documentale risale al 2021, quindi ben oltre il termine massimo di 24 mesi;
- la richiesta riguardava l'autorizzazione paesaggistica per un vincolo sopravvenuto (P.A.I. 2013), non esistente al momento della presentazione della domanda;
- non risultavano documentate lacune essenziali alla formazione del silenzio-assenso nel biennio successivo alla domanda.
Ne consegue che il provvedimento di diniego emesso dal Comune è stato annullato e il titolo abilitativo in sanatoria riconosciuto come formatosi per silenzio.
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Sentenza TAR Sardegna 22 aprile 2025, n. 339IL NOTIZIOMETRO