Condono edilizio e sanatoria su immobili abusivi: interviene il Consiglio di Stato
La differenza tra i due rimedi agli abusi edilizi poggia sulla straordinarietà delle norme sul condono e ha effetti su eventuali successivi interventi
Compatibilità paesaggistica e diniego della sanatoria
Un altro aspetto rilevante riguarda il vincolo paesaggistico. Il Consiglio di Stato ha confermato che l’assenza della compatibilità paesaggistica preclude la sanatoria edilizia, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). In particolare, l’art. 167, comma 4, vieta il rilascio della compatibilità paesaggistica per opere che abbiano determinato un incremento di volumetria.
Nel caso specifico, il pergolato e il garage non potevano essere qualificati come opere precarie o pertinenziali e, di conseguenza, rientravano nei volumi non sanabili ai fini paesaggistici.
La sentenza del Consiglio di Stato chiarisce un concetto fondamentale: ottenere un condono non significa ottenere un titolo edilizio ordinario. Chi ha beneficiato di un condono edilizio deve sapere che:
- non può realizzare ampliamenti o nuove opere basandosi su un titolo condonato;
- può effettuare solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o risanamento conservativo;
- in zona vincolata, l’assenza della compatibilità paesaggistica preclude qualsiasi sanatoria edilizia.
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