Condono edilizio, sanatoria e stato legittimo: facciamo chiarezza

Commento alla sentenza del Consiglio di Stato che avrebbe messo in dubbio l’essenza stessa del permesso in sanatoria rilasciato a seguito di condono edilizio

di Gianluca Oreto - 17/02/2025

Quando pochi giorni fa ho letto in anteprima l’articolo “Condono edilizio e sanatoria su immobili abusivi: interviene il Consiglio di Stato” la mia prima reazione è stata di imbarazzo. Ho pensato che in redazione avessero sicuramente mal interpretato la sentenza del Consiglio di Stato 22 gennaio 2025, n. 482.

Così, ho deciso di leggerla integralmente (per ben tre volte!), concentrandomi su alcuni passaggi che da un lato sembrano frutto di un'errata interpretazione dei giudici di secondo grado, dall’altro rivelano possibili errori di fondo nella pronuncia.

Condono edilizio: la sentenza del Consiglio di Stato

Per comprendere meglio la questione, riassumiamo i punti chiave della sentenza, che riguarda un ricorso contro il silenzio rigetto formatosi su un’istanza di sanatoria e di compatibilità paesaggistica, presentata successivamente per ottenere la sanatoria edilizia ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001.

Il punto cruciale? Non è chiaro se l’immobile fosse già stato condonato o se l’istanza di condono fosse ancora pendente.

Ecco i passaggi fondamentali:

  • il Comune emette un’ordinanza di demolizione per opere realizzate su un immobile;
  • il proprietario presenta una SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 37 del TUE, che il Comune non evade con un provvedimento formale (e non si comprende perché avrebbe dovuto visto che si tratta di una SCIA!);
  • il ricorrente sostiene che il diniego di sanatoria è illegittimo perché espresso in pendenza di una pratica di condono ai sensi dell’art. 39 della Legge n. 724/1994 (il Comune, secondo lui, avrebbe dovuto attendere l’esito della pratica di condono prima di rigettare la sanatoria);
  • il Consiglio di Stato afferma che le opere abusive erano già state regolarizzate con condono edilizio;
  • successivamente, però, la stessa sentenza fa riferimento a un’istanza di condono “non ancora evasa”.

Ed è qui che emerge l’apparente contraddizione: l’immobile è stato condonato oppure l’istanza era ancora pendente? La differenza è sostanziale e merita un approfondimento.

© Riproduzione riservata