Condono edilizio, sanatoria e stato legittimo: facciamo chiarezza
Commento alla sentenza del Consiglio di Stato che avrebbe messo in dubbio l’essenza stessa del permesso in sanatoria rilasciato a seguito di condono edilizio
Interventi edilizi e condono pendente: la giurisprudenza
La sentenza in esame afferma: “Debbono quindi ritenersi ammissibili, sui beni oggetto di condono edilizio, solo gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo, per mera coerenza con il consenso che il legislatore ha dato al mantenimento delle opere medesime.”
Tuttavia, la giurisprudenza ha ormai chiarito che questa affermazione è valida solo se l’istanza di condono è ancora pendente e non si è conclusa con il rilascio di un permesso in sanatoria.
Alcuni esempi significativi:
- gli interventi edilizi, di qualunque tipo, anche di manutenzione straordinaria o risanamento conservativo, realizzati su immobili abusivi non condonati, ripetono le caratteristiche di abusività dell’opera principale alla quale accedono (sentenza del Consiglio di Stato 11 gennaio 2022, n. 188);
- la presentazione di un’istanza di condono edilizio non autorizza i soggetti interessati a completare, trasformare o ampliare le opere abusive nell’attesa dell’esito della richiesta, in quanto - fino all’ottenimento di un eventuale accoglimento della sanatoria - gli ulteriori interventi conseguiti su un immobile oggetto di condono pendente si considerano abusivi al pari di quelli già dichiarati illegittimi (sentenza del Consiglio di Stato 12 luglio 2024, n. 6243);
- in pendenza di un procedimento di condono, si possono conseguire esclusivamente interventi finalizzati a garantire la conservazione del manufatto, e non sono in alcun modo consentiti gli ampliamenti di volumetria, in relazione ai quali si rende doverosa l’emissione dell’ordinanza di ripristino dei luoghi (sentenza del TAR Lazio 5 settembre 2024, n. 16110);
- la prosecuzione indebita di ulteriori opere su un immobile già oggetto di istanza di condono pendente - ad eccezione dei soli lavori di completamento - costituisce un illecito al pari di quello già realizzato, in quanto la presentazione della domanda di condono non autorizza in alcun modo l’interessato a completare, né tantomeno a trasformare o ampliare, i manufatti su cui pende l’istanza di sanatoria, che comunque rimangono abusivi fino alla definizione dell’istanza (sentenza del Consiglio di Stato 13 settembre 2024, n. 7568);
- in presenza di una domanda di condono non ancora definita, gli ulteriori interventi eventualmente conseguiti ripetono le caratteristiche di illiceità attribuibili all’opera principale e devono ritenersi allo stesso modo abusivi, con conseguente obbligo per il Comune di ordinarne la demolizione (sentenza del Consiglio di Stato 17 ottobre 2024, n. 8310).
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