Condono edilizio, sanatoria e stato legittimo: facciamo chiarezza

Commento alla sentenza del Consiglio di Stato che avrebbe messo in dubbio l’essenza stessa del permesso in sanatoria rilasciato a seguito di condono edilizio

di Gianluca Oreto - 17/02/2025

Stato legittimo: vale anche il condono

A voler essere ancora più chiari, il comma 1-bis, art. 9-bis, del d.P.R. n. 380/2001, nella sua versione post Salva Casa, prevede che lo stato legittimo possa essere dimostrato con:

  • il titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile;
  • il titolo che lo ha successivamente legittimato.

Tra i titoli che è possibile utilizzare per la ricostruzione dello stato legittimo sono adesso contemplate:

  • tutte le fiscalizzazioni e sanzioni;
  • le tolleranze costruttive;
  • i titoli in sanatoria (artt. 36, 36-bis 37 e 38).

Ma il condono edilizio non è già stato riconosciuto come una forma di sanatoria straordinaria? Certamente sì! L’art. 31 della Legge n. 47/1985, fondamento dei successivi condoni, stabilisce che il rilascio della sanatoria straordinaria rende l’immobile pienamente legittimo.

Ecco il punto: una volta ottenuta la sanatoria tramite condono, l’immobile è regolare a tutti gli effetti. Non esistono più limiti agli interventi edilizi, se non quelli derivanti dalle normative ordinarie.

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