Condono edilizio, sanatoria e stato legittimo: facciamo chiarezza
Commento alla sentenza del Consiglio di Stato che avrebbe messo in dubbio l’essenza stessa del permesso in sanatoria rilasciato a seguito di condono edilizio
Stato legittimo: vale anche il condono
A voler essere ancora più chiari, il comma 1-bis, art. 9-bis, del d.P.R. n. 380/2001, nella sua versione post Salva Casa, prevede che lo stato legittimo possa essere dimostrato con:
- il titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile;
- il titolo che lo ha successivamente legittimato.
Tra i titoli che è possibile utilizzare per la ricostruzione dello stato legittimo sono adesso contemplate:
- tutte le fiscalizzazioni e sanzioni;
- le tolleranze costruttive;
- i titoli in sanatoria (artt. 36, 36-bis 37 e 38).
Ma il condono edilizio non è già stato riconosciuto come una forma di sanatoria straordinaria? Certamente sì! L’art. 31 della Legge n. 47/1985, fondamento dei successivi condoni, stabilisce che il rilascio della sanatoria straordinaria rende l’immobile pienamente legittimo.
Ecco il punto: una volta ottenuta la sanatoria tramite condono, l’immobile è regolare a tutti gli effetti. Non esistono più limiti agli interventi edilizi, se non quelli derivanti dalle normative ordinarie.
IL NOTIZIOMETRO