Condono edilizio e stato legittimo: il Consiglio di Stato sulle nuove opere
Impossibile ottenere un titolo edilizio in presenza di un'istanza di condono e senza che si possa provare la piena legittimità urbanistica dell’immobile
Lo stato legittimo dell’immobile e la questione del condono
Spiega Palazzo Spada che dirimente nella questione non è tanto la qualificazione dell’intervento, ma lo stato legittimo dell’immobile prima di poter autorizzare qualsiasi intervento.
La giurisprudenza amministrativa consolidata stabilisce che, per effettuare interventi su un’opera esistente, un titolo edilizio può essere rilasciato solo se quest’ultima non sia abusiva e sia stata realizzata nel rispetto del titolo originario.
Di conseguenza, la definizione o la rinuncia alla pratica di condono pendente ha carattere prioritario rispetto all’autorizzazione all’installazione di nuove opere. In presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, ogni intervento successivo - anche se riconducibile alla manutenzione straordinaria, al restauro, al risanamento conservativo o alla realizzazione di pertinenze urbanistiche - conserva il carattere di illegittimità dell’opera principale, con l’obbligo per il Comune di ordinarne la demolizione.
Nel caso di specie, l’immobile era sprovvisto, in parte qua, di regolare stato legittimo di conformità, a causa della presenza di irregolarità e violazioni edilizie. Ai sensi dell’articolo 9-bis del Testo Unico Edilizia, il presupposto fondamentale per il rilascio di qualsiasi titolo edilizio è la piena legittimità urbanistica dell’immobile.
Pertanto, il Comune non avrebbe potuto assentire l’intervento se prima non fosse stato definito positivamente il procedimento di condono o, in alternativa, la società ricorrente non avesse rinunciato formalmente alle domande di condono e proceduto alla demolizione delle strutture abusive su cui intendeva intervenire con la sostituzione dei manufatti. Diversamente, l’ente avrebbe autorizzato un intervento su strutture abusive, favorendo la prosecuzione dell’illecito edilizio e integrando così una nuova ipotesi di abuso.
Conclude Palazzo Spada che la giurisprudenza (sia amministrativa che penale) è consolidata nel senso di escludere la possibilità di eseguire interventi su manufatti abusivi che non siano stati sanati né condonati.
Né la fattispecie rientra in una delle ipotesi disciplinate dagli articoli 31 e 35, comma 13, della legge n. 47 del 1985 (c.d. Primo Condono Edilizio) non trattandosi di semplice completamento di opere.
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