Condono edilizio: il TAR sull'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica
Nei procedimenti di condono l’ente di tutela è privo dei poteri ripristinatori e repressivi previsti dall'art. 167 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Il silenzio della Soprintendenza: come interpretarlo?
In tale contesto le eventuali violazioni sulle modalità di acquisizione di tale pareresono state più volte modificate:
- sia in ambito nazionale:
- prevedendosi originariamente il silenzio-diniego, nel caso di inerzia dell’ente di tutela;
- successivamente, il silenzio assenso, meccanismo di favor per il privato, con la modifica dell’art. 32, comma 1, della l. n. 47/1985 da parte dell’art. 2, comma 39, della l. 23 dicembre 1996, n. 662 – a decorrere dal 1 novembre 1997 ;
- il meccanismo meno favorevole del silenzio-rifiuto, come nuovamente modificato dall’art. 32, comma 43, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326;
- sia in ambito regionale, con la previsione del silenzio-assenso introdotto dall’art. 17, comma 6, della l.r. n. 4/2003 la cui vigenza è cessata a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 7, comma 1, della l.r. n. 5/2011 e, pertanto a far data dal 16 aprile 2011 si riflettono unicamente sulla legittimità della concessione edilizia in sanatoria rilasciata dal Comune.
Ne deriva, pertanto, che, ove sussistenti tutti i presupposti, l’esercizio del potere di autotutela ex art. 21-nonies della l. n. 241/1990, nel caso in cui il parere sia stato omesso o travisato, può essere solo sollecitato dall’ente di tutela al Comune.
In altre parole, a fronte del potere altamente condizionante rispetto all’esito del procedimento di condono attribuito agli enti di tutela ex art. 32 della l. n. 47/1985, l’ordinamento ha precluso l’esercizio dei poteri repressivi che sono, di norma, ad essi attribuiti negli ordinari procedimenti di rilascio dei titoli edilizi o di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001.
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