Condono edilizio, vincolo paesaggistico e ordine di demolizione: interviene il TAR
In un'interessante sentenza, la giustizia amministrativa ribadisce a quali opere si applica la normativa del c.d. Terzo Condono in area vincolata e a chi spetta emettere la sanzione ripristinatoria
Il condono edilizio in presenza di vincoli è sempre precluso? E cosa succede se il vincolo è “relativo”? Infine, la Soprintendenza può ordinare la demolizione di opere abusive sulle quali sia stata presentata domanda di sanatoria?
A questi interrogativi ha dato risposta il TAR Sicilia con la sentenza 16 aprile 2025, n. 1255, in relazione al ricorso proposto contro il rigetto di due istanze di condono edilizio per opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
Condono edilizio in area vincolata: diniego e ordine di demolizione
Il caso riguarda la presentazione di due istanze di condono edilizio ai sensi del “terzo condono” (art. 32 D.L. n. 269/2003) per alcune opere realizzate in area sottoposta a vincolo e sulle quali la Soprintendenza aveva espresso parere negativo e ordinato la rimessione in pristino dei luoghi. Il Comune ha quindi recepito il parere, respingendo l’istanza di sanatoria.
Da qui il ricorso, che il TAR ha ritenuto fondato solo in merito a una questione “procedimentale”. Vediamo quale.
Terzo Condono in Sicilia: l'evoluzione normativa
Preliminarmente, il giudice ha ricostruito l’evoluzione normativa relativa all’applicazione del c.d. “Terzo Condono Edilizio” in Sicilia, che ha recepito l’art. 32 del D.L. n. 269/2003, con la L.R. n. 15/2004.
Secondo la normativa nazionale, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora “siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
Su questa legge in Sicilia è intervenuta la L.R. n. 19/2021, che ammetteva la sanabilità di opere in aree sottoposte a vincolo di inedificabilità relativa e che è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 252/2022.
In questo modo si è confermato che anche sull’Isola “Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, sono sanabili solo gli abusi di minore rilevanza, che non comportino nuovi volumi o nuove superfici” (tipologie 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 al D.L. 269/2003).
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