Condono edilizio, vincolo paesaggistico e ordine di demolizione: interviene il TAR
In un'interessante sentenza, la giustizia amministrativa ribadisce a quali opere si applica la normativa del c.d. Terzo Condono in area vincolata e a chi spetta emettere la sanzione ripristinatoria
Ordine di demolizione: chi lo deve emettere?
L’unico profilo accolto dal giudice amministrativo riguarda l’ordine di ripristino. Il TAR afferma con chiarezza che il procedimento di condono edilizio si conclude con la decisione formale del Comune, al quale anche spetta l’adozione di eventuali provvedimenti repressivi e sanzionatori, posto che le autorità preposte alla tutela dei vincoli intervengono in tale procedimento al (solo) fine di esprimere il loro - pur vincolante – avviso, mentre nessuna norma relativa a tale specifico provvedimento attribuisce alla Soprintendenza, il potere di definire formalmente il procedimento o di ingiungere la rimessione in pristino.
I poteri repressivi e sanzionatori nella specifica materia paesaggistica sono disciplinati in diverse fattispecie procedimentali contemplate dal decreto legislativo n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), nonché nelle particolari ipotesi normate dal d.P.R. n. 380/2001.
Nel caso di condono edilizio che sia definito con provvedimento di diniego, il successivo ordine di demolizione è di competenza del Comune, trovando applicazione l’ordinaria disciplina di cui all’art. 31 del Testo Unico Edilizia e potendo ipotizzarsi una competenza dell’autorità preposta alla tutela del vincolo solo nell’ipotesi di cui al comma 4-bis.
Ne deriva che l’ordine di rimessione in pristino da parte della Soprintendenza è illegittimo.
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