Conformità urbanistico-edilizia: presupposto necessario per l’agibilità

TAR: “l'accertamento della conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità”

di Redazione tecnica - 25/01/2025

La sentenza: no all’agibilità provvisoria in attesa del condono

Il caso sottoposto al TAR Campania ruota attorno a una questione delicata e ricorrente: è possibile rilasciare un certificato di agibilità provvisorio per locali con abusi edilizi in attesa della definizione di una domanda di condono? La risposta del Tribunale è stata netta: no.

Secondo il TAR, il rilascio di un’agibilità “provvisoria” rappresenterebbe un provvedimento atipico, non previsto dall’ordinamento giuridico. Tale pratica, se ammessa, rischierebbe di creare una situazione di insostenibile incertezza circa la legittimità dei locali e, di conseguenza, dell’attività commerciale svolta. La regolarità urbanistica e edilizia, infatti, non è un dettaglio accessorio, ma un presupposto indispensabile per il certificato di agibilità.

Il Tribunale ha chiarito che:

  1. l’agibilità non è derogabile: non è possibile, neanche per esigenze temporanee o di urgenza, autorizzare l’utilizzo di locali abusivi per attività economiche. Ogni atto amministrativo che presupponga la conformità urbanistica ed edilizia deve fondarsi su una verifica completa e definitiva dello stato dei luoghi;
  2. condono e agibilità sono collegati: la normativa in materia di condono edilizio prevede espressamente che il certificato di agibilità possa essere rilasciato solo a seguito dell’esito positivo della sanatoria. La mera presentazione della domanda di condono, dunque, non altera lo stato di abusività del fabbricato, che permane fino alla conclusione del procedimento;
  3. incertezze giuridiche: l’ammissione di un’agibilità provvisoria comprometterebbe la certezza del diritto, aprendo la strada a contenziosi e creando situazioni di fatto difficilmente sanabili. L’esercizio di un’attività commerciale in locali non regolari rischierebbe di violare non solo le norme edilizie, ma anche quelle sanitarie e di sicurezza.

Il TAR ha inoltre richiamato il principio secondo cui il privato, nel caso di inerzia dell’amministrazione, avrebbe dovuto agire per sollecitare la definizione delle domande di condono. In particolare, sarebbe stato suo onere diffidare il Comune e, in caso di mancata risposta, ricorrere contro il silenzio amministrativo per ottenere un provvedimento espresso.

Questo passaggio della sentenza è particolarmente significativo, perché responsabilizza i privati e li invita a non affidarsi a interpretazioni estensive o a “zone grigie” della normativa. La regolarità dei titoli abilitativi, infatti, non è solo una questione di burocrazia, ma una garanzia per la sicurezza, l’igiene e il corretto uso del territorio.

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