Conformità urbanistico-edilizia: presupposto necessario per l’agibilità

TAR: “l'accertamento della conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità”

di Redazione tecnica - 25/01/2025

I principi espressi dal TAR

La sentenza del TAR Campania ribadisce, inoltre, una serie di principi fondamentali che consolidano il legame inscindibile tra conformità urbanistica ed edilizia, certificato di agibilità e legittimo esercizio delle attività commerciali. Questi principi, già affermati dalla giurisprudenza, trovano in questa decisione una chiara conferma e una rinnovata sistematizzazione:

  1. L’agibilità come ponte tra urbanistica e attività commerciali
    Il certificato di agibilità non è un semplice adempimento formale, ma rappresenta il punto di connessione tra la conformità urbanistica-edilizia di un immobile e la sua idoneità ad ospitare attività economiche. Un locale che non rispetta le norme urbanistiche non può essere ritenuto idoneo ad alcuna attività, indipendentemente dal tipo di uso o dalle misure igienico-sanitarie adottate.
  2. La subordinazione del certificato di agibilità alla conformità urbanistico-edilizia
    Ai sensi del combinato disposto degli artt. 24, comma 3, del d.P.R. 380/2001 e 35, comma 20, della L. 47/1985, il certificato di agibilità può essere rilasciato solo se il manufatto è conforme alle norme urbanistiche ed edilizie. L’assenza di regolarità urbanistica preclude il rilascio dell’agibilità, poiché sarebbe illogico autorizzare l’uso di un fabbricato in violazione delle regole sul corretto uso del territorio.
  3. Il limite della domanda di condono
    La mera presentazione di una domanda di condono edilizio non elimina lo stato di abusività di un immobile. Fino alla definizione positiva del procedimento di condono, i locali interessati restano privi di legittimità urbanistica ed edilizia, e pertanto non possono essere considerati agibili o utilizzabili per attività economiche. Questo principio è volto a evitare che il semplice avvio di un procedimento amministrativo sospenda l’applicazione delle norme, generando situazioni di incertezza e potenziali abusi.
  4. Incompatibilità dell’agibilità provvisoria con il quadro normativo
    L’agibilità provvisoria non trova fondamento nel nostro ordinamento giuridico. Tale figura, oltre a essere atipica, si porrebbe in contrasto con i principi di certezza del diritto e di tutela degli interessi collettivi, in quanto rischierebbe di legittimare l’utilizzo di immobili non conformi, creando situazioni di precarietà difficilmente risolvibili.
  5. Onere del privato nella gestione delle domande di condono
    La sentenza chiarisce che, in caso di inerzia da parte dell’amministrazione, il privato non può limitarsi a restare in attesa. È suo preciso dovere agire per sollecitare la definizione dei procedimenti amministrativi, utilizzando gli strumenti giuridici a disposizione. In particolare, deve:
    • Diffidare l’amministrazione a concludere il procedimento.
    • Presentare ricorso contro il silenzio amministrativo, se necessario.
  6. Tutela dell’interesse pubblico e sicurezza collettiva
    Il TAR sottolinea che le norme urbanistiche ed edilizie non sono meri strumenti tecnici, ma hanno una funzione di tutela di interessi pubblici superiori, quali la sicurezza, l’igiene, e la sostenibilità del territorio. Permettere l’esercizio di attività commerciali in locali non conformi equivarrebbe a sacrificare questi interessi, con conseguenze negative non solo per i cittadini direttamente coinvolti, ma per l’intera comunità.

Questi principi delineano un quadro chiaro per professionisti e amministrazioni, rafforzando il ruolo della conformità urbanistico-edilizia come elemento centrale per garantire sicurezza, legalità e sostenibilità.

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