Conformità urbanistico-edilizia: presupposto necessario per l’agibilità
TAR: “l'accertamento della conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità”
Conclusioni
In conclusione, la sentenza evidenzia l’indispensabile connessione tra urbanistica e attività commerciali, sottolineando come il rispetto delle norme edilizie sia centrale non solo per l’agibilità dei locali, ma anche per garantire sicurezza e tutela dell’interesse pubblico.
L’agibilità non può essere interpretata come un mero adempimento formale, ma rappresenta il ponte tra la conformità tecnica del fabbricato e la sua idoneità a ospitare un’attività economica. In tal senso, il TAR ha opportunamente escluso ogni forma di “sanatoria temporanea”, ribadendo che la legittimità degli atti amministrativi non può essere subordinata a situazioni di incertezza.
Questa decisione rappresenta un monito per le amministrazioni locali, spesso lente nel definire i procedimenti di condono, e per i privati, che devono affrontare con maggiore consapevolezza le implicazioni derivanti dalla regolarità urbanistica ed edilizia. La giurisprudenza continua a tracciare confini chiari: il rispetto delle regole è essenziale per garantire un uso del territorio coerente e sicuro, senza scorciatoie o eccezioni.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Campania 16 dicembre 2024, n. 7104IL NOTIZIOMETRO