La contrattazione collettiva nel nuovo Codice Appalti: criticità e soluzioni
Il Codice dei contratti ha fissato l'obbligo per la S.A. di applicare il CCNL in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. Restano ancora dei dubbi applicativi
La contrattazione collettiva e gli appalti pubblici
La normativa in materia di contratti pubblici, già da tempo, ha previsto che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente (art. 11, D.Lgs. n. 36/2023 e art. 30 dell’abrogato D.Lgs. n. 50/16).
La rilevanza dei contratti siglati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nell'ambito delle procedure di appalto pubblico (c.d. “contratti leader”) è peraltro confermata dal fatto che tali contratti sono anche punto di riferimento per la determinazione del costo del lavoro, sia nella fase progettuale dell'appalto ai fini della determinazione dei relativi costi (cfr. art. 41, comma 13, D.Lgs. n. 36/2023), sia nella successiva fase di aggiudicazione dell'appalto ai fini della individuazione delle c.d. offerte anomale (cfr. art. 110, D.Lgs. n. 36/2023).
Ma la giurisprudenza ha chiarito che le vigenti disposizioni non possono far sì che gli offerenti vengano vincolati al recepimento di un solo tipo particolare di C.C.N.L., per l’esigenza, altrettanto lecita, del datore di lavoro di organizzare in modo libero la sua attività d’impresa, potendo, invece, egli scegliere il contratto collettivo ritenuto più adeguato alla propria organizzazione aziendale (in tal senso Consiglio di Stato sez. V, sentenza 12 settembre 2019 n. 6148).
Si è quindi costantemente affermato che l’applicazione di un determinato contratto collettivo rientra nelle prerogative dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, risultando sufficiente che sia rispettata la coerenza del contratto nazionale applicato con l’oggetto dell’appalto posto in gara.
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