Contratti collettivi nazionali del lavoro (CCNL): cosa cambia con il correttivo al Codice dei contratti?

Con una modifica all’art. 11 e l’inserimento del nuovo Allegato I.01 cambiano le disposizioni presenti nel Codice dei contratti relative all’applicazione dei contratti collettivi nazionali del lavoro

di Gianluca Oreto - 23/10/2024

La scelta del CCNL e il principio di equivalenza

Per la scelta del CCNL, la stazione appaltante si dovrà affidare a due criteri:

  • l’attività da eseguire, identificando il rispettivo codice ATECO, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall’ISTAT, eventualmente anche in raffronto con il codice per gli appalti pubblici (CPV) indicato nel bando o nell’invito. L’ambito di applicazione del contratto collettivo di lavoro da indicare nel bando o nell’invito è individuato in relazione ai sottosettori con cui sono stati classificati i contratti collettivi nazionali depositati nell’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;
  • la maggiore rappresentatività comparata delle associazioni sindacali e delle associazioni datoriali firmatarie.

Per quanto concerne l’equivalenza di altri CCNL, l’art. 3 del nuovo Allegato I.01 considera equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali con organizzazioni datoriali diverse in base alla dimensione o alla natura giuridica delle imprese, a condizione che ai lavoratori dell’operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell’impresa.

Quando l’operatore economico indica nell’offerta un diverso contratto collettivo di lavoro da esso applicato, si considerano, ai fini della valutazione di equivalenza, le tutele economiche e le tutele normative. La valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua, costituite dalle seguenti voci:

  1. retribuzione tabellare annuale;
  2. indennità di contingenza;
  3. elemento distinto della retribuzione (EDR);
  4. eventuali mensilità aggiuntive
  5. eventuali ulteriori indennità previste.

La valutazione di equivalenza delle tutele normative è effettuata sulla base dei seguenti parametri:

  1. disciplina concernente il lavoro supplementare;
  2. clausole relative al lavoro a tempo parziale;
  3. disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai limiti massimi;
  4. disciplina compensativa relativa alle festività soppresse;
  5. durata del periodo di prova;
  6. durata del periodo di preavviso;
  7. durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;
  8. disciplina dei casi di malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di eventuali integrazioni delle relative indennità;
  9. disciplina relativa alla maternità e alle indennità previste per l’astensione obbligatoria e facoltativa dei genitori;
  10. monte ore di permessi retribuiti;
  11. disciplina relativa alla bilateralità;
  12. previdenza integrativa;
  13. sanità integrativa.
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