Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (CCNL): nuove indicazioni da ANAC

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ribadisce un concetto chiave che riguarda la partecipazione ad una gara utilizzando un CCNL differente da quello indicato dalla S.A.

di Redazione tecnica - 14/02/2025

L'intervento dell'ANAC

L’ANAC ha esaminato una richiesta di parere precontenzioso relativa a una gara per il servizio di manutenzione dei presidi e degli impianti integrati per la sicurezza antincendio. La stazione appaltante aveva indicato nel bando un determinato CCNL applicabile, mentre l’impresa aggiudicataria aveva dichiarato di applicarne uno diverso. L’Autorità ha stabilito che la stazione appaltante era tenuta ad escludere l’impresa perché il CCNL dichiarato non garantiva un trattamento economico equivalente a quello previsto nel bando.

La decisione dell'ANAC si basa sull’art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), che impone obblighi stringenti sulle condizioni di lavoro nei contratti pubblici:

  • comma 2: le stazioni appaltanti devono indicare già nel bando il CCNL da applicare ai lavoratori impiegati nell’appalto;
  • comma 3: i concorrenti devono dichiarare, nell’offerta, quale CCNL applicheranno al personale impiegato;
  • comma 4: se il CCNL indicato dall’impresa è diverso da quello previsto nel bando, l’operatore economico deve dimostrare che garantisce un trattamento economico e normativo equivalente.

Questa norma rappresenta una novità rispetto al passato, dove la giurisprudenza non prevedeva obblighi così precisi. Oggi, l’equivalenza non è solo una questione di principio, ma un requisito essenziale per la validità dell’offerta.

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