Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (CCNL): nuove indicazioni da ANAC
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ribadisce un concetto chiave che riguarda la partecipazione ad una gara utilizzando un CCNL differente da quello indicato dalla S.A.
Cosa cambia dopo il correttivo
Si ricorda, come anticipato in premessa, che con le modifiche arrivate dal correttivo, il nuovo Allegato I.01 stabilisce puntualmente:
- l’ambito di applicazione;
- l’individuazione del CCNL applicabile;
- la presunzione di equivalenza tra CCNL;
- la valutazione dell’equivalenza di un CCNL diverso;
- la verifica della dichiarazione di equivalenza.
Relativamente all’ambito di applicazione, il nuovo allegato disciplina:
- la scelta del contratto collettivo nazionale e territoriale (CCNL) da applicare nei bandi di gara, negli inviti e nella decisione di contrarre;
- le modalità di dichiarazione e verifica dell’equivalenza delle tutele economiche e normative per CCNL diversi da quello indicato dalla stazione appaltante.
Le stazioni appaltanti devono scegliere il CCNL da applicare basandosi su due criteri:
- connessione diretta tra il contratto e l’attività oggetto dell’appalto;
- maggior rappresentatività del CCNL a livello nazionale.
Per l’individuazione, si fa riferimento:
- ai codici ATECO e CPV dell’attività;
- ai contratti depositati presso il CNEL;
- ai CCNL utilizzati dal Ministero del Lavoro per determinare il costo medio del lavoro.
Le stazioni appaltanti non possono imporre un CCNL come requisito di partecipazione, ma devono indicare quello di riferimento nel bando.
Per quanto concerne la presunzione di equivalenza, due CCNL sono considerati equivalenti se:
- sono sottoscritti dalle stesse organizzazioni sindacali rappresentative;
- si riferiscono allo stesso sottosettore;
- sono coerenti con la natura giuridica e dimensionale dell’impresa.
Nel settore edile, i contratti equivalenti sono identificati con codici unici CNEL/INPES.
Se un’impresa applica un CCNL diverso da quello indicato, deve dimostrarne l’equivalenza:
- sul piano economico, confrontando le componenti fisse della retribuzione (retribuzione base, indennità, mensilità aggiuntive);
- sul piano normativo, valutando parametri come disciplina del lavoro straordinario, ferie, malattia, previdenza integrativa e sicurezza sul lavoro.
L’equivalenza è accettata solo se:
- il valore complessivo della retribuzione è almeno pari a quello del CCNL del bando;
- le differenze normative sono marginali (massimo due parametri).
Gli operatori economici devono presentare la dichiarazione di equivalenza insieme all’offerta. La stazione appaltante verifica la conformità prima dell’aggiudicazione, per garantire che il CCNL scelto rispetti i criteri previsti dal Codice.
Documenti Allegati
Delibera ANAC 5 febbraio 2025, n. 32IL NOTIZIOMETRO