Contratti di forniture: chiarimenti da ANAC sulla nomina del DEC
Il Codice stabilisce dei casi ben precisi in cui è necessario nominare un DEC per appalti di servizi e forniture. Vediamo quali
La nomina obbligatoria del Direttore per l’Esecuzione del Contratto diverso da RUP nel caso di appalti di servizi e forniture è rimessa alle disposizioni dell’Allegato II.14 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), che stabilisce importi e tipologie di affidamenti per cui è necessario prevedere il DEC.
Contratti di forniture sopra soglia: ANAC sulla nomina del DEC
A spiegarlo è l’interessante Parere ANAC di Funzione Consultiva del 16 ottobre 2024, n. 53, in risposta a una SA alle prese con una procedura per l’affidamento di un contratto di fornitura soprasoglia ma di importo inferiore a 500mila euro e sulla sussistenza o meno dell’obbligo di nomina di un DEC diverso dal RUP, anche in previsione dell’erogazione degli incentivi alle funzioni tecniche.
Il RUP: dal responsabile del procedimento al responsabile di progetto
Preliminarmente, ANAC ha ricordato che il d.lgs. n. 36/2023 ha ridisegnato la figura del RUP, mantenendo la centralità del ruolo, ma ridefinendo lo stesso come responsabile unico “di progetto” e non più di “procedimento”. In questo modo, si introduce, la figura del responsabile di una serie di fasi preordinate alla piena realizzazione di un intervento pubblico.
Nel dettaglio, l’art. 15 del d.lgs. 36/2023 stabilisce:
- al comma 1 che nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico, la stazione appaltante nomina un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice;
- al comma 5 che il RUP deve assicurare «il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell’allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi».
- al comma 4, ferma l’unicità del RUP per ciascun intervento, che «le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP».
L’allegato I.2 cui rinvia la norma, specifica le modalità per procedere alla nomina del Rup da parte della stazione appaltante, nonché i requisiti di professionalità e i compiti dello stesso.
Viene quindi in rilievo un soggetto responsabile non di un singolo procedimento, ma di una pluralità di procedimenti: tutti quelli relativi, appunto, alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi da realizzarsi mediante contratti pubblici.
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