Contratti di forniture: chiarimenti da ANAC sulla nomina del DEC

Il Codice stabilisce dei casi ben precisi in cui è necessario nominare un DEC per appalti di servizi e forniture. Vediamo quali

di Redazione tecnica - 12/11/2024

Servizi e forniture: casi in cui il DEC è diverso dal RUP

L’Allegato. I.2. individua poi i compiti del RUP.  Lo stesso allegato, all’art. 8, comma 3 dispone che «Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto», e al comma 4 che il DEC è invece soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:

  • a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 14 del codice;
  • b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
  • c) prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze;
  • d) interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
  • e) per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.

In assenza di indicazioni del legislatore volte a stabilire la ricorrenza congiunta di tutte le ipotesi individuate nell’art. 8, comma 4, dell’All. I.2, per la nomina del DEC, ANAC afferma che esse siano alternative tra loro, con possibilità quindi di procedere alla predetta nomina anche in presenza di una sola di esse.

Pertanto, la nomina del direttore dell’esecuzione può ricorrere anche:

  • negli appalti di servizi o forniture di importo inferiore a quello considerato dalla norma, purché caratterizzati da particolare e oggettiva complessità;
  • nelle fattispecie ulteriori (e specifiche per servizi e forniture) identificate nell’art. 114 del Codice il cui comma 8 dispone che «L’allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell’esecuzione deve essere diverso dal RUP».
    In particolare l’art. 31, comma 1, dell’All. II.14, stabilisce che «L’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall’articolo 32».

Sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall’importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento. In via di prima applicazione sono individuati i seguenti servizi:

  • a) servizi di telecomunicazione;
  • b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
  • c) servizi informatici e affini;
  • d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
  • e) servizi di consulenza gestionale e affini;
  • f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
  • g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
  • h) servizi alberghieri e di ristorazione;
  • i) servizi legali;
  • l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
  • m) servizi sanitari e sociali;
  • n) servizi ricreativi, culturali e sportivi».

Sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500mila euro.

Deriva quindi che ordinariamente, in fase di esecuzione, le funzioni di DEC sono svolte dal RUP ma che nei casi elencati:

  • dall’art. 8, comma 4, dell’All. I.2;
  • dall’art. 32, commi 2 e 3, dell’Allegato II.14 il legislatore ha previsto come necessaria la nomina del DEC, con l’ulteriore considerazione per cui tale nomina è prevista:
    • per i servizi, con riguardo alla qualità delle prestazioni;
    • nel caso delle forniture di importo superiore a 500mila euro.

Pur condividendo i dubbi posti dalla SA sulla stratificazione delle disposizioni dedicate alla nomina del DEC negli appalti di servizi e forniture, ANAC sottolinea che alla luce dello status quo della normativa (l’art. 32 dell’All. II.14 del Codice), per i contratti di fornitura, la nomina del DEC sia sempre necessaria ove l’importo degli stessi superi i 50m,ila, in quanto ritenuti dal legislatore, sulla base dell’importo della prestazione, “di particolare importanza”.

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