Contratto di lavoro (CCNL): ANAC sulla metodologia da seguire
La Stazione appaltante è tenuta a seguire la metodologia indicata dal Codice dei contratti pubblici per la scelta del CCNL da applicare al personale impiegato nell’appalto
Quadro normativo di riferimento e conclusioni
Ricordiamo il quadro normativo di riferimento:
- art. 11, D.Lgs. n. 36/2023: che prevede l’obbligo di applicare il contratto collettivo in vigore per il settore e la zona in cui si eseguono le prestazioni, stipulato da associazioni comparativamente rappresentative;
- art. 2, allegato I.01: che contiene la metodologia obbligatoria di individuazione del CCNL, mediante codici CPV e ATECO e verifica della rappresentatività.
ANAC ha, quindi, confermato che nel caso di specie:
- la S.A. ha indicato un CCNL in contrasto con le previsioni dell’art. 11 e dell’art. 2 dell’Allegato I.01 del Codice dei contratti;
- la determinazione della base d’asta non è affetta da alcun vizio di manifesta illogicità e irragionevolezza.
Per questo motivo, ANAC ha informato la Stazione appaltante che è tenuta ad annullare in autotutela gli atti della procedura di gara e, in sede di riedizione della gara:
- ad individuare il CCNL applicabile secondo il dettato dell’art. 2 dell’allegato I.01 del Codice;
- a determinare i conseguenti costi della manodopera.
Concludendo, in fase di progettazione della gara, è indispensabile:
- applicare rigorosamente la metodologia dell’allegato I.01 del Codice;
- verificare la coerenza tra oggetto dell’appalto, codici CPV e ATECO, e ambito di applicazione del CCNL;
- motivare con chiarezza la scelta del contratto collettivo negli atti di gara;
- evitare soluzioni ibride (es. “applicazione a pezzi” di più CCNL), che rischiano di minare la coerenza dell’impostazione contrattuale.
Documenti Allegati
Delibera ANAC 3 marzo 2025, n. 75IL NOTIZIOMETRO