Controlli, ruolo del RUP e del DEC: cosa cambia con il nuovo Codice dei contratti

Controlli in fase di esecuzione, responsabilità di RUP e DEC nei contratti di servizi e forniture: cosa prevede il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023)

di Redazione tecnica - 26/03/2025

Le norme applicate

La delibera si basa su una lettura sistematica del vecchio D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. n. 49/2018 che definisce le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione.

In particolare ANAC prende come riferimento le seguenti disposizioni del vecchio Codice dei contratti:

  • art. 31: responsabilità del RUP anche nella fase esecutiva;
  • artt. 101 e 102: coordinamento tra RUP e DEC per i controlli tecnico-contabili;
  • art. 111: obbligo di verifica della regolare esecuzione;

e le disposizioni contenute nel D.M. n. 49/2018 relative all’obbligo di redazione di verbali, alla verifica quantitativa e qualitativa, e alle comunicazioni al RUP.

Nella sua delibera, ANAC, dopo una ricognizione sui fatti per cui è stata chiamata a verificare, ricorda che i controlli devono essere documentati e tracciabili, e non possono essere sostituiti da scambi “per le vie brevi”. La trasparenza e la misurabilità delle prestazioni sono presidi di legalità e buon andamento.

Nel caso di specie, ANAC ha rilevato gravi carenze nell’attività di esecuzione del contratto da parte del RUP e del DEC, in particolare per l’insufficiente svolgimento delle funzioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal DM 49/2018, nonché per la scarsa documentazione dei controlli amministrativo-contabili.

Sono state inoltre evidenziate criticità nella gestione dell’affidamento in somma urgenza, a causa di una programmazione inadeguata e di sovrapposizioni tra prestazioni riconducibili a due distinti contratti, in violazione dei principi di correttezza e trasparenza. Per questi motivi, l’Anticorruzione ha trasmesso la delibera al Comune, invitando RUP, DEC e RPCT a valutare le irregolarità riscontrate e a comunicare le azioni correttive adottate entro 30 giorni.

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