Correttivi al Codice Appalti 2023: le proposte di ANCE

Numerose le richieste dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili di modifica al nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Ecco l'elenco completo

di Redazione tecnica - 10/07/2024

Le proposte prioritarie

Numerose le proposte che ANCE ritiene prioritarie rispetto all'attuale impostazione del Codice e che comprendono:

  • accompagnare il Codice da un vero “manuale operativo” dedicato esclusivamente ai lavori pubblici (rectius: Regolamento per LLPP) utile alle stazioni appaltanti, per un’ordinata conduzione del processo di realizzazione delle opere;
  • ridurre la soglia entro la quale attuare la procedura negoziata senza bando, nel “sottosoglia” (art. 50;
  • evitare la sovrapposizione della nozione di lotto quantitativo con quella di lotto funzionale (all. I.1, art. 3 lett. u);
  • introdurre nuovi metodi per la determinazione della soglia di anomalia negli atti di gara (All. II.2);
  • con riferimento agli accordi quadro, inserire misure di maggior equilibrio nei rapporti tra committente ed affidatari (art. 59);
  • in tema di revisione dei prezzi, fissare le percentuali in 2 per cento dell’importo complessivo del contratto, come soglia oltre la quale scatta la revisione dei prezzi, e 90 per cento, come misura della variazione dei prezzi che viene riconosciuta, riferita all’intera variazione (art. 60);
  • procedere all’attualizzazione dell’incidenza percentuale delle spese generali rispetto all’incremento dei costi non produttivi e ai maggiori oneri posti a carico degli appaltatori, verificatisi negli ultimi 40 anni (all. I.7- art. 31);
  • ripristinare la piena valenza contrattuale del computo metrico in caso di appalti “a corpo” (art. 18 e allegato I. 7 - art. 31);
  • in tema di consorzi stabili, introdurre alcuni affinamenti volti ad eliminare quegli elementi, manifestatesi negli ultimi anni, che hanno portato a fenomeni “anticoncorrenziali”, talora a danno del tessuto imprenditoriale sano e qualificato (art. 67);
  • in tema di illecito professionale, superare, ai fini della rilevanza, le misure cautelari e il rinvio a giudizio per tutti i reati (art. 98) e applicare tale disciplina anche ai settori speciali, eliminando la possibilità per gli enti che operano in tali settori di individuare autonomamente le condotte che costituiscono gravi illeciti professionali (art. 169);
  • introdurre il tetto massimo del 10% per il punteggio economico, in caso di OEPV (art. 108) ed eliminare l’avvalimento in funzione premiale (art. 104, comma 4);
  • in riferimento alla norma sui concessionari senza gara, eliminare il superamento totale dell’obbligo esternalizzazione per concessionari nei settori speciali, fissando la quota minima in maniera analoga a quella prevista per i settori ordinari (art. 186);
  • opere di urbanizzazione “a scomputo”: chiarire maggiormente, anche per evitare interpretazioni errate della normativa, che i soggetti privati che realizzano queste opere, sono esclusi da qualsiasi obbligo connesso alla qualificazione delle stazioni appaltanti, come da sempre previsto a livello normativo (richiamare all’art. 62, comma 7 l’esclusione prevista dall’art. 2, comma 2 dell’Allegato II.4). Inoltre, occorre prevedere modalità semplificate di accreditamento per i privati nell’ambito del procedimento digitale di acquisizione del CIG;
  • migliorare la disciplina delle varianti in corso d’opera - richiamando esplicitamente come causa di varianti rinvenimenti imprevisti o non prevedibili quali quelli di carattere geologico e archeologico (art. 120)- e delle sospensioni  - in particolare prevedendo che la sospensione lavori per circostanze non prevedibili, ragioni di necessità o pubblico interesse e di forza maggiore portino al riconoscimento non solo dei tempi ma anche degli oneri diretti ed indiretti (art.121);
  • definire l’applicazione “obbligatoria” dell’istituto dell’anticipazione del prezzo contrattuale anche ai contratti nei settori “speciali (art 141) superando, altresì, l'errata applicazione della sua suddivisione per anni contabili nei lavori pluriennali (art. 125);
  • prevedere un limite di tre mesi entro cui i lavori devono essere banditi, una volta validato il progetto, in modo da assicurare che il costo dei prodotti venga determinato facendo riferimento ai prezzi correnti sul mercato; evitare altresì il proliferare sui territori di prezzari autonomi oltre quelli regionali [in ALTERNATIVA, aprire ai prezzari autonomi con la clausola di salvaguardia sui relativi prezzi]. In ogni caso, con divieto di ribasso forfettario delle voci di prezzo indicate dai prezzari stessi. (art. 41);
  • stabilire a regime – e non solo in via transitoria - la durata quinquennale dell’attestazione, con verifica al terzo anno, nonché il periodo documentabile di 15 anni, ai fini SOA (art. 100);
  • reintrodurre l’eccezione d’inadempimento, a fronte del ritardato pagamento dei SAL oltre il 15% (art. 125);
  • con riferimento ai titoli richiesti al direttore tecnico SOA, introdurre una disposizione transitoria che, in sede di prima applicazione del codice e fino all’emanazione del regolamento sulla qualificazione di cui agli articoli 100, comma 4 e 133 del d.lgs. n. 36/2023, chiarisca che si applica la disposizione dell'articolo 84, comma 12-bis del d.lgs. 50/2016 (art. 100-133, all. II.12 e II.18).
  • chiarire che la disciplina dell’equo compenso, di cui alla legge 49/2023, non trova applicazione con riferimento alle procedure ad evidenza pubblica, disciplinate dal Codice 36/2023;
  • precisare, per i CCT già costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore del nuovo Codice 36/2023, il regime transitorio relativo ai compensi dei componenti, in linea con le previsioni dell’art. 6 del DL. 76/2020, vigente al momento della costituzione dei collegi stessi.
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