Correttivi al Codice Appalti 2023: le proposte di ANCE
Numerose le richieste dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili di modifica al nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Ecco l'elenco completo
di
Redazione tecnica -
10/07/2024
Le ulteriori proposte
Altrettanto corposo l'elenco di proposte ulteriori, che l'Associazione segnala e che comprendono:
- confermare “a regime” lo scudo “erariale” di cui all’art. 21 del Dl 76/2020 (art. 2);
- introdurre, tra le forme di affidamento relative ai contratti complessi e nei settori speciali, il riferimento al contratto collaborativo, inteso, in analogia alla prassi internazionale, come il “contratto in cui la stazione appaltante e il contraente privato si impegnano a collaborare in buona fede per raggiungere un obiettivo comune, condividendo il risultato positivo o negativo del progetto” (art. 2);
- eliminare la facoltà per gli operatori economici di indicare, nella propria offerta, un differente contratto collettivo rispetto a quello in vigore per il settore (art. 11);
- chiarire – al pari di quanto previsto dalle previgenti linee guida n. 3 dell’Anac sui compiti del RUP – che il CEL deve essere rilasciato dalla stazione appaltante entro 30 giorni (all. I.2);
- garantire che abbia luogo una verifica effettiva, da parte della stazione appaltante, circa l’aderenza dei prezzi indicati nel prezzario a quelli di mercato (art. 41);
- superare e/o delimitare la possibilità di poter derogare ai prezzari regionali (art. 41, comma 13);
- chiarire che gli oneri relativi alla digitalizzazione non sono a carico dell’impresa (artt. 19 e 43);
- assicurare un’adeguata formazione della pubblica amministrazione in merito ai processi alle metodologie e gli strumenti per la gestione informativa digitale delle costruzioni, tenendo conto dei tempi previsti per la messa a regime della stessa (art. 43);
- prevedere che i regolamenti, volti a regolare gli affidamenti “sottosoglia”, adottati dalle imprese pubbliche che operano nei settori speciali, siano sempre conformi ai principi UE, e non solo quanto ricorra un interesse transfrontaliero certo (art. 50, comma 5);
- prevedere che i costi ambientali (art. 57, comma 2), oltre ad essere chiaramente determinati da parte delle stazioni appaltanti, siano sottratti al ribasso d’asta, garantendo altresì che la relazione CAM, inclusa tra le prestazioni tecniche, trovi corrispondenza negli elaborati progettuali, nel computo metrico e nel capitolato; in caso contrario, prevedere l’obbligo per l’amministrazione di intervenire, con apposita variante, in fase di esecuzione;
- evitare l’applicazione generalizzata agli appalti pubblici di lavori delle clausole sulle pari opportunità (art. 61);
- prevedere un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti più selettivo (art 63 e allegato II.4);
- ripristinare la tipologia delle ATI verticali e orizzontali e il differente regime di responsabilità delle stesse verso la stazione appaltante; superare la responsabilità solidale di tutti i componenti del raggruppamento nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori (art. 68);
- inserire la possibilità di presentare offerte “a rialzo”, presente nelle migliori esperienze internazionali (art. 70);
- prevedere una disposizione volta a regolare gli oneri di acquartieramento (art. 108);
- eliminare/rimodulare il “rating d’impresa” in capo ad ANAC, superato dalla legge delega (art. 109);
- eliminare la possibilità per la S.A. di opporsi alla sostituzione della garanzia definitiva con la ritenuta del 10 per cento sui SAL (art. 117);
- chiarire che la possibilità di ricorrere al subappalto “a cascata” sia limitata al solo livello successivo (art. 119);
- in relazione alla risoluzione del contratto, introdurre misure idonee a riequilibrare i rapporti fra appaltatore e stazione appaltante (art. 122)
- prevedere lo scorrimento della graduatoria alle condizioni offerte dall’operatore economico interpellato non opera in via automatica, ma solo nel caso in cui sia previsto nei documenti di gara (art. 124);
- prevedere il premio di accelerazione in via obbligatoria (art. 126);
- prestare attenzione alla disciplina in materia di “joint venture e affidamenti a imprese collegate”, laddove incida sul principio di concorrenza (art. 142);
- consentire l’esecuzione dei servizi globali anche ad altri soggetti, oltre il contraente generale (artt. 203 e 208);
- ridurre i termini massimi per la conclusione delle procedure di gara, sulla falsariga di quanto previsto dal dl 76/2020 (art. 17);
- precisare che il principio di rotazione, in caso di negoziata “sottosoglia”, si applichi anche agli inviti e non solo all’aggiudicatario (art. 49);
- chiarire che il divieto di opere aggiuntive in sede di OEPV si applica anche in caso di appalto integrato su PFTE (art. 108, comma 11);
- reintrodurre il cd metodo dei “quattro/quinti”, sulla falsariga di quanto previsto dall’articolo 97, comma 3, del D.lgs. 50/2016, ai fini della determinazione della congruità delle offerte, in caso di utilizzo del criterio dell’OEPV (art. 110);
- sopprimere per le imprese pubbliche che operano nei settori speciali la possibilità di specificare la nozione di varianti in corso d’opera “gara per gara” (art. 141).
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