Correttivo Codice Appalti: ANCE fa il punto
La Direzione Legislazione Opere Pubbliche dell'Associazione analizza le modifiche più rilevanti al d.Lgs. 36/2023 approvate dal Consiglio dei Ministri
Progettazione
Nell’ambito della progettazione, ANCE segnala le seguenti novità:
- all'art. 41, viene introdotto il comma 5-bis secondo cui i
contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria,
esclusi gli interventi per il rinnovo o la sostituzione di parti
strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati
sulla base di un PFTE costituito almeno da:
- a) relazione generale
- b) computo estimativo dell’opera;
- c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;
- d) piano di sicurezza e di coordinamento (elaborati di cui all’articolo 6, co 8- bis dell’Allegato I.7).
L’esecuzione può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
Inoltre all'art. 44, comma 1 si affida al CSLLPP, tramite linee guida, la definizione di indirizzi tecnici per lo sviluppo del PFTE da porre a base di gara per gli appalti integrati e all'art. 5 dellAll. I.7 si permette l’appalto a corpo nei casi appositamente motivati dalla SA.
Prezzari
In relazione alla definizione dei prezzi, al comma 13 dell'art. 41 si precisa che per i contratti di lavori, il costo di prodotti, attrezzature e lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezzari aggiornati predisposti annualmente.
Inoltre al comma 2 dell'a. 6 dell'All. II.14 si introduce tra i compiti del tavolo tecnico per la revisione dei prezzi, la definizione e realizzazione di uno schema di analisi dei prezzi, da utilizzare anche come base per l’aggiornamento dei prezzari regionali.
Anticipazione del prezzo
Novità anche in relazione all’art. 125, in tema di anticipazione del prezzo contrattuale.
Il correttivo prevede che:
- la suddivisione per anni contabili nei lavori pluriennali opera solo per i servizi e forniture; conseguentemente, per i lavori l’anticipazione dovrà essere calcolata sull’importo complessivo del contratto di appalto, anche nel caso di contratti pluriennali;
- in caso di appalto integrato, l’anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori;
- l’importo dell’anticipazione viene rimodulato, risultando pari al 20% per i contratti di importo inferiore a 500 mln di euro, pari al 15% per i contratti di importo compreso tra 500 mln e 5 miliardi di euro e, infine pari al 10% per i contratti di importo pari o superiore a 5 miliardi di euro. Resta salva la possibilità per le stazioni appaltanti, con i documenti di gara, di prevedere un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30% per i contratti di importo inferiore a 500 milioni di euro, fino al 20% per i contratti di importo compreso tra i 500 milioni e i 5 miliardi di euro e fino al 15% per i contratti di importo pari o superiore ai 5 miliardi di euro.
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