Correttivo Codice Appalti: ANCE fa il punto

La Direzione Legislazione Opere Pubbliche dell'Associazione analizza le modifiche più rilevanti al d.Lgs. 36/2023 approvate dal Consiglio dei Ministri

di Redazione tecnica - 03/11/2024

Procedure di gara

Numerose e riguardanti differenti norme le correzioni e le novità in ambito di procedure di gara. Tra le più salienti ANEC segnala:

  • l'art. 17, comma 3-bis e l0All. I.3, comma 1, che precisano che i documenti iniziali di gara sono pubblicati, per gli appalti di lavori, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto;
  • l'art. 70, che introduce la possibilità per il bando di prevedere l’offerta in aumento individuandone i limiti di operatività;
  • l’art. 82-bi,  che inserisce l’istituto dell’accordo di collaborazione plurilaterale. Con l’obitettivo di perseguire il principio del risultato, esso prevede che le parti rilevanti, coinvolte nell’esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, regolano le interazioni tra i loro rapporti e definiscono gli impegni, le attività e gli obiettivi della reciproca collaborazione.
  • l'art. 98, in tema di illecito professionale, specifica che rientra tra le condotte dell’operatore economico che la stazione appaltante può ritenere rilevante ai fini dell’esclusione, l’applicazione di penali in misura pari o superiore al 2% dell’ammontare del netto contrattuale;
  • l’art. 106, in tema di garanzie, chiarsice che la riduzione fino al 20%, dovuta al possesso delle certificazioni indicate nell’allegato II.13 del Codice, è cumulabile con quella del 10% prevista in caso di utilizzo di una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
  • l'art. 108, comma 7, prevede dei criteri premiali per gli OE che:
    •  in contratti aventi oggetto analogo a quello del bando di gara eseguiti negli ultimi cinque anni, hanno ottenuto premio di accelerazione;
    • in contratti aventi oggetto analogo a quello del bando di gara eseguiti negli ultimi dieci anni, hanno adempiuto correttamente all’accordo di collaborazione.

Suddivisioni in lotti

  • all’art. 58 si introduce l’obbligo per le SA di effettuare adeguate verifiche del mercato di riferimento volte a individuare il valore dei lotti, dandone contezza nella decisione a contrarre, che, per gli affidamenti “soprasoglia”, è trasmessa all’AGCOM.
  • per quanto riguarda l’individuazione del lotto quantitativo, si modifica l’All. I.1, art. 3, co 1, lett. u, prevedendo adesso che non sia funzionalmente autonomo, purché inserito in una programmazione idonea a garantire la realizzazione di opere funzionalmente autonome.
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