Correttivo Codice Appalti: ANCE fa il punto
La Direzione Legislazione Opere Pubbliche dell'Associazione analizza le modifiche più rilevanti al d.Lgs. 36/2023 approvate dal Consiglio dei Ministri
di
Redazione tecnica -
03/11/2024
Qualificazione SA e OE
In relazione alla qualificazione delle Stazioni appaltanti vengono modificati sl’art. 62, 63 e l’Allegato II.4:
- all’art. 63 si chiarisce che il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti opera anche per la fase di esecuzione, fissando i relativi requisiti separatamente nell'allegato II.4;
- all’art. 62, comma 17, si escludono dal sistema di qualificazione delle SA i soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del Codice (opere di urbanizzazione a scomputo);
- all’art. 1 dell’All. II.4 si dispone la proroga fino al 31 dicembre 2026 (dal 30 giugno 2024) per gli uffici giudiziari non in possesso dei requisiti di qualificazione, di progettare e affidare i lavori di manutenzione straordinaria o finalizzati a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, avvalendosi di un RUP dotato di competenze tecniche in materia di ingegneria o architettura.
Per quanto riguarda gli OE vengono disposte numerose modifiche, dipendenti anche dall’ambito soggettivo.
Queste le segnalazioni di ANCE in merito ai consorzi stabili:
- è espressamente vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile,
- si introduce il divieto di avvalimento per i requisiti del consorzio non maturati in proprio (art. 67, co 7);
- si consente ai consorzi stabili di qualificarsi:
- a) sulla base dei requisiti posseduti in proprio dal consorzio;
- b) sulla base dei requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni;
- c) sulla base dei requisiti posseduti delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, mediante avvalimento (art. 67, co 2);
- all’art. 67, comma 3, si estende ai consorzi di cooperative e a quelli tra imprese artigiane l’obbligo di possesso dei requisiti generali per le consorziate esecutrici e per quelle che prestano i requisiti;
- nel caso di appalti di lavori di importo ≥ 20 mln di euro, non è più prevista la richiesta da parte delle SA, in alternativa ad eventuali parametri economico-finanziari, di un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, realizzato dall’O nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando. Rimane fermo però, nell’Allegato II.12 l’obbligo per l’operatore di dimostrare una cifra d’affari in misura pari a 2,5 volte l’importo a base di gara nel quinquennio antecedente (art. 103);
- all’art. 104, comma 12, si dispone che in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l’offerta, il previsto divieto di partecipare alla medesima gara per l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, viene mitigato, ritenendolo operativo salvo che l’impresa ausiliata non dimostri in concreto che non sussistono collegamenti tali da ricondurre la presentazione dell’offerta ad uno stesso centro decisionale;
- si modifica l’art. 222, comma 7, eliminando la rilevanza del rating di legalità, ai fini della determinazione del rating di impresa;
- all’art. 225, comma 5 si dispone in via transitoria che sono considerati restauratori di beni culturali i soggetti in possesso, alla data di entrata in vigore del d.Lgs. n. 50/2016 di una esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica di lavori pubblici e di specifiche competenze coerenti con l’intervento;
- infine, all’All.II.12 si dispone che i soggetti che alla data del 1° luglio 2023 ricoprivano l’incarico di direttore tecnico risultante da un attestato in corso di validità possono continuare a svolgere tali funzioni.
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