Correttivo Codice Appalti: ANCE fa il punto

La Direzione Legislazione Opere Pubbliche dell'Associazione analizza le modifiche più rilevanti al d.Lgs. 36/2023 approvate dal Consiglio dei Ministri

di Redazione tecnica - 03/11/2024

Esecuzione dei contratti

Diverse le modifiche riscontrabili nelle norme relative all’esecuzione dei contratti.

Sul punto ANCE evidenzia:

  • l’introduzione all’art. 59 del comma 5-bis secondo cui quando l’esecuzione dell’accordo quadro non garantisce il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, è sempre fatta salva la possibilità per l’appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta;
  • l’introduzione all’art. 120 di una disciplina più compiuta delle varianti in corso d’opera, richiamando esplicitamente come causa di varianti rinvenimenti imprevisti o non prevedibili, nonché le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti rinvenimenti imprevisti o non prevedibili;
  • l’obbligo, all’art. 122 di risoluzione del contratto di appalto da parte della stazione appaltante nei confronti dell’appaltatore, nel caso in cui al momento dell’aggiudicazione ricorra una delle cause di esclusione automatica;
  • l’obbligo, all’art. 126 di introdurre il premio di accelerazione, il cui importo va stabilito dalla SA secondo soglie progressive e tenendo conto anche delle scansioni temporali al cui raggiungimento il premio è riconosciuto;
  • innalzamento, all’art, 126, comma 1 dei criteri di calcolo in misura giornaliera delle penali, che adesso oscillano tra lo 0,5 ‰ e l’1,5 ‰, e non più tra lo 0,3‰ e l'1‰;
  • il rilascio da parte del RUP del CEL entro trenta giorni dalla richiesta dell’esecutore (All. I.2, art. 8);
  • l’obbligo di compilazione dei libretti delle misure attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito verbale e in contraddittorio con l’esecutore, come previsto dall’All. II.14, art. 12, co 11);
  • contabilità semplificata inoltre per i lavori di importo inferiore a 40mila euro, come previsto dal comma 11-bis introdotto all’art. 12 dell’All. II.14.
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