Correttivo Codice Appalti: ANCE fa il punto

La Direzione Legislazione Opere Pubbliche dell'Associazione analizza le modifiche più rilevanti al d.Lgs. 36/2023 approvate dal Consiglio dei Ministri

di Redazione tecnica - 03/11/2024

Collegio Consultivo Tecnico - CCT

Numerose le indicazioni fornite da ANCE in tema di Collegio Consultivo Tecnico.

In particolare si prevede che:

  • il CCT si applica ad appalti e concessioni (art. 215, co 1);
  • il parere del CCT vada obbligatoriamente acquisito nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa o controversia che insorga durante l’esecuzione di un contratto di lavori “sopra-soglia”, nonché in caso di risoluzione contrattuale (art. 216, co 1);
  • le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 e dell’Allegato V.2, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore dell’art. 225-bis, si applicano, in assenza di una espressa volontà contraria delle parti, anche ai collegi già costituiti ed operanti alla stessa data;
  • ai sensi dell’art. 218, che il contratto si considera eseguito alla data della sottoscrizione dell’atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo la sussistenza di riserve o altre richieste in merito al collaudo stesso; in quest’ultimo caso, il collegio è sciolto con l’adozione della relativa pronuncia;
  • le dimissioni dei componenti del CCT sono ammissibili solo in presenza di giusta causa o di giustificato motivo; inoltre, i componenti non possono essere revocati successivamente alla sua costituzione (All. V.2, art. 5);
  • nel caso in cui un'opera possa dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, la costituzione del CCT è obbligatoria con riferimento ai soli lotti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, senza riguardo al valore complessivo stimato della totalità di tali lotti (All. V.2, art. 7, co 3);
  • alla segreteria tecnico amministrativa è riconosciuto un compenso in misura determinata dal 3 al 10% del compenso spettante ad ogni singolo componente del CCT. Il compenso è posto a carico dei componenti del CCT e viene liquidato direttamente a cura delle parti con le stesse modalità e tempistiche previste per i componenti del collegio (All. V.2, art. 8);
  • all’All. V.2, art. co 5 delle indicazioni su linee guida e parametri per la definizione del ntità del compenso complessivo spettante al collegio e alla segreteria tecnico amministrativa.
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