Correttivo Codice Appalti: cosa cambia per i Servizi di Architettura e Ingegneria
Progettazione, Equo Compenso, Requisiti di accesso alle gare, Errori progettuali: tutto quello che cambierà dopo l’approvazione del correttivo al Codice dei contratti pubblici
Considerato che il decreto correttivo è sempre più vicino alla definitiva approvazione e pubblicazione, commentiamo appresso i principali elementi del provvedimento, che modificano, nel bene e nel male, la disciplina dei servizi di architettura e ingegneria introdotta dal Decreto Legislativo 36/2023, facendo riferimento al testo del provvedimento già esitato dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Progettazione
Il Correttivo, con l’art.10, modifica l’art.43 del nuovo codice, eleva da uno a due milioni la soglia oltre la quale, dal prossimo 1° gennaio, i progetti devono essere redatti in BIM. Questa modifica dipende probabilmente dalla consapevolezza del legislatore della carenza di professionalità già formate e di attrezzature adeguate presso le pubbliche amministrazioni medio-piccole che non sono ancora pronte per interagire con i liberi professionisti, già formati ed in grado di utilizzare il BIM.
Per superare tale criticità non bastano le proroghe o l’innalzamento delle soglie, ma è soprattutto necessaria ed inderogabile una serrata campagna di formazione sul BIM, estesa sia alle pubbliche amministrazioni che ai liberi professionisti.
Equo Compenso
Il Correttivo, introducendo il comma 15 bis dell’art.41 del codice, sancisce che, negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il 65% del compenso, calcolato con il cosiddetto decreto parametri, è fisso e quindi non soggetto a ribasso. Per la rimanente aliquota del 35% il correttivo consente l’applicazione del ribasso, fatte salve le verifiche per eventuali offerte anomale, che dovrebbero impedire ribassi elevati. Inoltre, in tali affidamenti il massimo punteggio attribuibile all’offerta economica, secondo i metodi di calcolo di cui all’articolo 2-bis dell’allegato I.13, non può superare 30 punti percentuali.
Per gli affidamenti diretti di cui all’part. 50, comma 1 lettera b) del codice, il correttivo stabilisce invece che il compenso può essere ribassato sino ad un massimo del 20%.
Tutto sommato, sebbene non sia del tutto allineato alla legge sull’equo compenso n°49/2023, il correttivo compie un notevole passo avanti rispetto al Decreto Legislativo 36/2023, in quanto limita notevolmente i ribassi negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, salvaguardando conseguentemente la dignità dei professionisti nonché la qualità delle prestazioni dagli stessi eseguite.
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