Correttivo Codice Appalti: cosa cambia per i Servizi di Architettura e Ingegneria

Progettazione, Equo Compenso, Requisiti di accesso alle gare, Errori progettuali: tutto quello che cambierà dopo l’approvazione del correttivo al Codice dei contratti pubblici

di Rino La Mendola - 10/12/2024

Requisiti speciali per partecipare alle gare

Il Correttivo introduce, nell’articolo 40 dell’Allegato II.12 del codice, il comma 1 bis, che così recita: “Nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto; per i requisiti di capacità tecnica e professionale, le stazioni appaltanti possono richiedere di aver eseguito, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati.”.

Questo è certamente un elemento positivo che, ispirandosi alla riforma anticipata dalla Regione Siciliana con la Legge Regionale 12/2023, apre il mercato dei lavori pubblici ai giovani ed alle strutture professionali medio-piccole che non sono in grado di dimostrare grandi fatturati e prestazioni analoghe a quelle in affidamento, eseguite negli ultimi tre anni. Il correttivo, infatti, introduce la possibilità di dimostrare i requisiti economico-finanziari con una copertura assicurativa, in luogo del fatturato, ed estende da 3 a 10 anni la forbice temporale utile entro la quale il professionista concorrente può dimostrare di avere eseguito prestazioni analoghe a quelle in affidamento. Corre però l’obbligo di sottolineare che il Consiglio Nazionale degli Architetti, unitamente alla Rete delle Professioni Tecniche, aveva chiesto di più: la valutazione delle esperienze maturate sull’oggetto dell’affidamento dal concorrente nel corso dell’intera carriera professionale, superando il limite dei dieci anni.

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