Correttivo Codice Appalti: cosa cambia per i Servizi di Architettura e Ingegneria
Progettazione, Equo Compenso, Requisiti di accesso alle gare, Errori progettuali: tutto quello che cambierà dopo l’approvazione del correttivo al Codice dei contratti pubblici
Errori progettuali: accanimento contro i progettisti
In merito al tema “Errori progettuali”, il Correttivo introduce il comma 8 bis dell’art. 41 del codice, il quale stabilisce che i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti debbano prevedere “in clausole espresse le prestazioni del progettista per errori o omissioni nella progettazione”. Il comma 8 bis stabilisce inoltre che “È nullo ogni patto che esclude o limita la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione.”
È chiaro e giusto che chiunque sbagli debba pagare, ed è già così a prescindere dal comma 8 bis, che troviamo irriguardoso nei confronti dei progettisti liberi professionisti.
Come se ciò non bastasse, il correttivo introduce il comma 15 quater dell’art.120 del codice, il quale stabilisce che “le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l’appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni esecutive coerenti con il principio del risultato”.
La norma, in buona sostanza, rilancia l’imprenditore aggiudicatario quale soggetto che può mettere in discussione un progetto redatto da professionisti, già oggetto di verifica e validazione, previa acquisizione dei pareri rilasciati da Enti ed Uffici competenti. Questo comma offende la professionalità degli addetti ai lavori, alimentando potenziali contenziosi tra stazione appaltante, operatori economici ed i soggetti che intervengono nell’iter di redazione ed approvazione dei progetti (RUP, progettista, soggetto verificatore, impresa aggiudicataria dei lavori). E’ davvero paradossale pensare che, da un lato, il codice impone requisiti sempre più qualificanti e selettivi per individuare i progettisti e soprattutto i soggetti verificatori mentre, dall’altro, possa consentire all’imprenditore aggiudicatario dei lavori di mettere in discussione l’intero iter di redazione ed approvazione di un progetto, che ha già peraltro valutato ed accettato prima di partecipare alla gara! Per quanto sopra espresso, i sopra richiamati commi 8 bis dell’art. 41 e 15 ter dell’art.120 del codice, introdotti dal correttivo, dovrebbero essere assolutamente soppressi.
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