Correttivo Codice Appalti, ecco gli ultimi pareri favorevoli

Le ottave Commissioni di Camera e Senato danno il via libera allo schema D.Lgs. recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici

di Gianluca Oreto - 19/12/2024

Il Parere dell’VIII Commissione alla Camera

La VIII Commissione,

  • esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (atto n. 226);
  • premesso che l'articolo 1, comma 4, settimo periodo, della legge delega 21 giugno 2022, n. 78, stabilisce che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo articolo 1;
  • considerati gli elementi informativi acquisiti nel corso dell'ampia attività conoscitiva svolta dalla VIII Commissione nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni recanti iniziative normative volte ad apportare modifiche al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, d'ora in avanti codice, nonché nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione sullo schema di decreto e attraverso i contributi pervenuti dai vari soggetti interessati pubblici e privati;

rilevato che:

  • l'articolo 30 del codice si riferisce espressamente alla possibilità dell'uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici e diversi articoli dello schema di decreto legislativo in esame intervengono su disposizioni del codice in materia di digitalizzazione delle procedure;
  • non risulta oggetto di correzioni o integrazioni l'articolo 39 del Codice, il quale continua a prevedere l'inserimento nel documento di economia e finanza (DEF) dell'elenco delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale deliberato dal Consiglio dei ministri sebbene il DEF appaia destinato ad essere sostituito dal Piano strutturale di bilancio di medio termine, in attuazione delle nuove regole della governance economica europea;
  • lo schema di decreto interviene sul meccanismo della revisione dei prezzi disciplinato dall'articolo 60 del codice con modifiche che rischiano di sterilizzare, di fatto, l'efficacia del meccanismo stesso;
  • il provvedimento amplia il novero delle condotte che le stazioni appaltanti possono ritenere rilevanti ai fini dell'esclusione rendendo più incerte le regole per la partecipazione alle procedure;
  • agli articoli 1 e 63 dello schema di decreto si introduce l'allegato I.01 in relazione alla individuazione dei criteri del contratto collettivo applicabile al personale impiegato nelle attività oggetto di appalti pubblici e concessioni, eliminando il riferimento alle Casse Edili ai fini dell'individuazione del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente;
  • con l'articolo 33 dello schema di decreto si modifica l'articolo 119 del codice, in materia di rilascio dei certificati di esecuzione lavori (CEL), consentendo solo ai subappaltatori l'utilizzo di questi in sede di qualificazione;
  • occorre inserire modifiche all'articolo 136 del codice in materia di difesa tenuto conto delle disposizioni correttive agli articoli 119, 120 e 125 apportate dal provvedimento in esame, che renderebbero particolarmente complesso il ricorso all'istituto del subappalto e dell'anticipazione del prezzo nel settore della difesa e non terrebbero conto delle esigenze degli approvvigionamenti in tale settore;
  • l'articolo 67 del codice ha previsto che i consorzi stabili partecipano alle gare pubbliche di lavori mediante requisiti di capacità tecnica e finanziaria «posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate» e che ottengono la qualificazione SOA sempre mediante i requisiti di capacità tecnica e finanziaria posseduti e comprovati «sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate» ed eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto;
  • l'articolo 81 dello schema di decreto modifica, tra l'altro, l'articolo 23 dell'Allegato II.12, stabilendo che l'impresa affidataria può utilizzare, per la qualificazione, i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili solo per dimostrare la cifra d'affari complessiva e che tale disposizione ha un impatto negativo sulle modalità di qualificazione dei consorzi, limitandone l'utilizzo dei lavori eseguiti dalle imprese consorziate;
  • l'articolo 170 del codice recante «Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi», pur avendo introdotto interventi migliorativi rispetto al Codice previgente, ad oggi non riesce a tutelare in maniera efficace le forniture «Made in» dalla concorrenza sleale proveniente dai Paesi Terzi e che pertanto sarebbe opportuno inserire modifiche volte a valorizzare questo tipo di forniture;
  • valutata l'esigenza di inserire disposizioni volte ad assicurare all'operatore economico certezza in ordine ai contratti attuativi degli accordi quadro disciplinati dall'articolo 59 del codice;

evidenziato che:

  • all'articolo 3 dell'Allegato I.7, recante l'elenco delle indicazioni minime che devono essere contenute all'interno del Documento di indirizzo alla progettazione, con riferimento alla lettera v) relativa ai contratti di forniture, appare opportuno l'inserimento di un'ulteriore specifica per le stazioni appaltanti che preveda l'assegnazione di un punteggio premiante per la conformità al criterio ambientale «Prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra», al fine di perseguire l'obiettivo di approvvigionamento di materiali idonei a garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori, ed in particolare di promozione delle forniture di materiali certificati da organismi verificatori accreditati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione europea;
  • lo schema di decreto interviene sui criteri di aggiudicazione dei contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale prevedendo una percentuale del 35 per cento dell'importo da assoggettare a ribasso che appare in contraddizione rispetto alla centralità qualitativa del progetto e all'assunzione di responsabilità del progettista nei confronti della qualità del progetto stesso e di tutte le componenti in esso contenute;
  • apprezzati i pareri espressi dal Consiglio di Stato nell'Adunanza della Commissione speciale del 27 novembre 2024 e dalla Conferenza unificata nella seduta del 3 dicembre 2024,

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PARERE FAVOREVOLE

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