Correttivo Codice Appalti, ecco gli ultimi pareri favorevoli

Le ottave Commissioni di Camera e Senato danno il via libera allo schema D.Lgs. recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici

di Gianluca Oreto - 19/12/2024

Le 52 osservazioni dell'VIII Commissione alla Camera

Pur essendo un parere fornalmente favorevole, l'VIII Commissione pone anche le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3 dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di modificare la novella che interviene sul comma 3 dell'articolo 18 del codice al fine di ridurre a trentadue giorni il periodo del cosiddetto stand still per la stipula del contratto;

b) all'articolo 15 dello schema di decreto, che novella l'articolo 59 del codice in materia di accordi quadro, si valuti l'opportunità di inserire ulteriori modificazioni a tale disciplina al fine di assicurare all'affidatario una congrua percentuale dell'importo complessivo dell'accordo stesso e di indicare il termine di stipula del relativo contratto attuativo; sia altresì chiarito che i certificati di esecuzione dei lavori devono essere computati rispetto all'importo complessivo dei lavori eseguiti e non rispetto a quello dei singoli contratti attuativi;

c) con riferimento all'articolo 16 dello schema di decreto, che interviene sull'articolo 60 del codice, valuti il Governo l'opportunità di modificare il comma 1, lettera b), chiarendo che la revisione dei prezzi opera nella misura dell'80 per cento dell'intera variazione, con l'effetto di lasciare il valore del 5 per cento unicamente come soglia oltre la quale scatta il meccanismo revisionale; in alternativa, modificare le percentuali in 2 per cento dell'importo complessivo del contratto, come soglia oltre la quale scatta la revisione dei prezzi, e 90 per cento, come misura della variazione dei prezzi che viene riconosciuta;

d) si valuti l'opportunità di sopprimere la rilevanza delle penali di importo pari o superiore al 2 per cento dell'ammontare netto contrattuale contenuta nell'articolo 23 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 98 del codice in materia di illecito professionale grave;

e) all'articolo 33 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 119, comma 20, del codice, si valuti l'opportunità di sopprimere la lettera e), confermando la possibilità per l'appaltatore di utilizzare, ai fini della qualificazione, le lavorazioni affidate in subappalto; conseguentemente, sia soppressa la lettera e) del comma 1 dell'articolo 81 dello schema di decreto, confermando quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera b), punto 2, dell'allegato II.12 del codice;

f) dopo l'articolo 38 siano valutate, anche alla luce della relativa compatibilità con i vincoli derivanti dalla disciplina euro-unitaria di settore, le seguenti modifiche:

«Art. 38-bis – (Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) – 1. All'articolo 136 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

4-bis. Le stazioni appaltanti del Ministero della difesa, per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni, indicano nei documenti di gara che i contratti di subappalto con piccole e medie imprese possono essere stipulati dall'appaltatore anche in misura inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili.

4-ter. Le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica, alla peculiarità del bene in acquisizione e all'operatività delle Forze armate costituiscono circostanze imprevedibili per la stazione appaltante che consentono di modificare il contratto in corso d'opera, limitatamente a ciò che è necessario, senza una nuova procedura di affidamento.

4-quater. Le disposizioni sull'anticipazione del prezzo previste per i contratti pluriennali dal codice si applicano all'Amministrazione della difesa solo per i contratti ad impegno pluriennale superiore ai tre anni.»;

g) all'allegato I.01 rubricato «Contratti collettivi», inserito dall'articolo 63 dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di apportare modificazioni volte a:

chiarire all'articolo 2, commi 4 e 5, i parametri per la verifica delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, al fine di cogliere in maniera adeguata gli elementi caratterizzanti il tema della rappresentatività delle predette associazioni;

chiarire all'articolo 3 le categorie dei contratti collettivi considerate equivalenti nel settore delle costruzioni e dell'edilizia, al fine di garantire la specificità delle tutele applicate ai lavoratori del comparto, anche in riferimento agli obblighi di denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici di cui all'articolo 119, comma 7;

h) si valuti l'opportunità di sopprimere la lettera d) del comma 1 dell'articolo 81 dello schema di decreto, mantenendo così invariata l'attuale formulazione dell'articolo 18, comma 15, dell'allegato II.12 del codice, che prevede il riferimento alle Casse Edili ai fini dell'individuazione del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente;

i) al fine di garantire una maggiore competizione e trasparenza negli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, dopo l'articolo 12 dello schema di decreto sia valutata l'opportunità di rafforzare, all'articolo 50 del codice, gli obblighi di trasparenza e pre-informazione, anche al fine di consentire agli operatori economici di trasmettere alle stazioni appaltanti eventuali manifestazioni di interesse a partecipare alle procedure negoziate senza bando;

j) si valuti l'opportunità di inserire ulteriori disposizioni volte a modificare l'articolo 31 dell'Allegato I.7 del Codice, al fine di attualizzare l'incidenza percentuale delle spese generali, in una percentuale tra il 20 e il 25 per cento, a seconda dell'importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori;

k) all'articolo 20, comma 1, che modifica l'articolo 67 del codice in materia di consorzi non necessari, sia valutata l'opportunità di differire l'efficacia delle disposizioni di cui al numero 2) della lettera b) e di cui alla lettera f), chiarendo che tali novelle sono destinate a trovare applicazione solo per i nuovi affidamenti disposti dopo un congruo termine dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo recante modifiche al codice dei contratti pubblici;

l) in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 del codice, in materia di affidamenti in house e auto organizzazione amministrativa, valuti il Governo di chiarire l'esclusione del rilascio dei CIG da parte dell'ANAC per gli affidamenti in house;

m) in relazione a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del codice, valuti il Governo l'opportunità di chiarire in via normativa che il contratto collettivo, individuato nei documenti di gara, non si applica ai lavoratori impiegati nelle prestazioni scorporabili, in ragione della diversa natura delle predette attività rispetto all'oggetto prevalente dell'appalto e del riferimento testuale di cui al comma 1 dell'articolo 11 alle prestazioni «il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente»; valuti altresì il Governo l'opportunità di precisare che i contratti collettivi di lavoro applicati ai lavoratori impiegati nelle prestazioni scorporabili devono comunque essere coerenti con quanto previsto dall'articolo 5 della Direttiva (UE) 2022/2041 del 19 ottobre 2022, in materia di determinazione dei salari minimi legali adeguati;

n) in relazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 11, del codice in materia di affidamenti per lotti, valuti il Governo di chiarire che le aggiudicazioni al di sotto delle soglie ivi indicate sono comunque disciplinate dalla normativa generale applicabile agli affidamenti sotto la soglia europea;

o) con riferimento all'articolo 15 del codice concernente la previsione di requisiti minimi in capo al responsabile unico del progetto (RUP) e all'Allegato I.2 che, all'articolo 2, comma 3, consente l'individuazione di un RUP carente dei requisiti richiesti, valuti il Governo l'opportunità di introdurre un sistema di certificazione dei requisiti con l'obiettivo di una maggiore professionalizzazione applicando la matrice delle competenze prevista dal progetto UE ProcurComp del 2020;

p) in relazione all'articolo 26 del codice, valuti il Governo l'opportunità di precisare che l'AgID è chiamata a stabilire le modalità di certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento sulla base della sussistenza dei criteri fissati al comma 2 nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del Codice, individuando quindi i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale per dimostrare l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nonché la sicurezza delle informazioni; sia conseguentemente allineato il termine per l'adozione dei relativi atti attuativi, al fine di allinearne la decorrenza alla cessazione dell'attuale schema operativo, fissato al 31 dicembre 2025 ai sensi del comma 16-quater dell'articolo 12 del decreto-legge n. 19 del 2024, con conseguente operatività delle nuove modalità di certificazione a partire dal 1° gennaio 2026;

q) in relazione a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, lettera a) del codice, valuti il Governo l'opportunità di esplicitare che i limiti al diritto di accesso riguardano anche la documentazione avente contenuti altamente tecnologici;

r) si valuti l'opportunità di inserire nello schema di decreto in esame una disposizione volta a sostituire, al comma 3 dell'articolo 39 del codice, le parole: «nel documento di economia e finanza» con le seguenti: «in un apposito documento di programmazione, aggiornato, di norma, con cadenza annuale, denominato “Documento di programmazione delle infrastrutture strategiche (DPIS)”»;

s) in relazione a quanto previsto dall'articolo 39, comma 9, del codice, valuti il Governo di integrare la normativa in materia di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel senso di disciplinare la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato istituito presso il Ministero dell'interno, precisando che il predetto organo è presieduto da un prefetto e che mantiene la sua valenza interistituzionale, assicurando la continuità con il Comitato già operante ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

t) in relazione a quanto previsto dall'articolo 41, comma 13, del codice valuti il Governo di chiarire quali stazioni appaltanti possono utilizzare propri prezzari e da quale soggetto pubblico possano essere autorizzate in tal senso;

u) in relazione a quanto previsto dall'articolo 41, comma 14, del codice, si valuti inoltre l'opportunità di sopprimere l'ultimo periodo di tale disposizione, che, con riferimento ai costi della manodopera, scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, prevede la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, in quanto si tratta di una valutazione ampiamente discrezionale e di difficile verifica che rischia di vanificare il principio della non ribassabilità di tali costi;

v) all'articolo 9 dello schema di decreto, che aggiunge il comma 15-bis all'articolo 41 del codice, si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni volte a: sostituire le parole: «per il 65% dell'importo» con le seguenti: «per l'80% dell'importo» al comma 1, lettera a), e a sostituire le parole: «il restante 35%» con le seguenti: «il restante 20%» al comma 1, lettera b);

w) con riferimento all'articolo 45 del codice per equilibrare le responsabilità che il RUP, anche dirigente, assume nella gestione del contratto e per contrastare il possibile conflitto d'interessi e quindi il rischio di corruzione, valuti il Governo l'opportunità di consentire alle amministrazioni di valutare, anche in base alle disponibilità finanziarie relative ai pertinenti quadri economici di ciascun affidamento programmato, la possibilità di erogare anche al personale di qualifica dirigenziale gli incentivi per funzioni tecniche in analogia a quanto già previsto per gli interventi del PNRR e di promuovere in ogni caso l'utilizzo delle risorse disponibili per la specializzazione del RUP;

x) con riferimento a quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, del codice nel quale sono indicati gli appalti esclusi nei settori ordinari dalle disposizioni del codice, valuti il Governo di inserire in tale disposizione anche gli appalti pubblici finalizzati ad attuare la obbligatoria prova delle armi da fuoco, anche con riferimento ai correlati servizi di manutenzione;

y) con riferimento alle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del codice, valuti il Governo di dare attuazione al principio dell'obbligatorietà dell'inserimento di clausole revisionali nei contratti di sub-appalto o nei sub-contratti, in modo tale da tenere conto delle specifiche prestazioni affidate in sub-appalto o mediante sub-contratto, al fine di garantire al sub-appaltatore o sub-contraente condizioni di revisione pienamente coerenti con la natura dell'attività concretamente svolta; valuti altresì il Governo l'opportunità di precisare la responsabilità dell'appaltatore in merito all'attuazione di tale obbligo giuridico;

z) con riferimento all'articolo 78 dello schema di decreto, che modifica l'Allegato II.4 del codice, si valuti l'opportunità di evidenziare, anche attraverso opportuni richiami nella relazione illustrativa, gli incentivi per favorire la qualificazione delle stazioni appaltanti, introdotti in coerenza con quanto previsto dalla novella al comma 3 dell'articolo 62 del Codice recata dall'articolo 18, così come segnalato anche dal Consiglio di Stato nel suo parere;

aa) con riferimento a quanto previsto dall'articolo 106 del codice, in materia di garanzie per la partecipazione alle procedure, valuti il Governo di prevedere che le verifiche delle garanzie stesse siano attuate preferendo il ricorso allo strumento delle piattaforme digitali, così da consentire non solo una maggiore sicurezza, ma anche un'accelerazione della capacità media decisionale da parte delle stazioni appaltanti;

bb) all'articolo 28, comma 1, lettera b), dello schema di decreto, che interviene sul comma 8 dell'articolo 106 del codice, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la verifica di cui all'articolo 106 possa essere effettuata anche tramite il sito internet dell'emittente, eventualmente anche in via transitoria;

cc) all'articolo 29 dello schema di decreto, che interviene sull'articolo 108 del codice, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che, fermo restando quanto disposto dal comma 1 del medesimo articolo in merito all'obbligo di ricorrere al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il criterio del prezzo più basso non possa essere utilizzato per l'affidamento di lavori negli appalti di importo superiore alla soglia di rilevanza europea, ma solo come criterio residuale nelle ipotesi tassativamente indicate (servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato), in quanto tale previsione si rende necessaria per superare lo stato di incertezza generato da recenti pronunciamenti contraddittori sul punto e per scongiurare il ritorno a logiche ribassiste, che compromettono la qualità dei lavori, la trasparenza e la sicurezza;

dd) in relazione a quanto previsto dall'articolo 116, comma 4-bis, del codice, inserito dall'articolo 36 dello schema di decreto, valuti il Governo di precisare che, ai fini della nomina dell'organo di collaudo, non si intende richiedere alla stazione appaltante una verifica sistematica sull'assenza di personale qualificato presso altre amministrazioni prima di rivolgersi al mercato;

ee) in relazione a quanto previsto dall'articolo 125, comma 1, del codice in materia di anticipazione del prezzo del contratto di appalto, valuti il Governo la possibilità di reintrodurre, per i contratti di importo compreso tra 500 milioni e 5 miliardi di euro, la soglia obbligatoria del 20 per cento, incrementabile fino al 30 per cento, prevista a legislazione vigente, prevedendo tuttavia meccanismi di flessibilità rispetto ai tempi di erogazione delle corrispondenti risorse, da definire sulla base del cronoprogramma delle cantierizzazioni;

ff) all'articolo 38 dello schema di decreto, che interviene sull'articolo 126 del codice, al fine di rendere efficace lo strumento del premio di accelerazione, valuti il Governo l'opportunità di modificare il numero 3.1) della lettera b) del comma 1 prevedendo una modalità di corresponsione dello stesso secondo un principio di ragionevolezza e gradualità; a tal fine, si valuti la possibilità di ancorare il premio alla conclusione delle operazioni di collaudo, senza attendere il rilascio della certificazione;

gg) all'articolo 39, comma 1, lettera a), dello schema di decreto, valuti il Governo la possibilità di sopprimere il n. 3), che inserisce la lettera i-bis) all'articolo 141, comma 3, del codice, allo scopo di escludere le aziende operanti nei settori speciali dall'obbligo di istituire il collegio consultivo Tecnico (CCT);

hh) all'articolo 45, comma 1, lettera a) valuti il Governo, anche per esigenze di semplificazione procedimentale e riduzione degli oneri amministrativi, l'opportunità di prevedere il parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) anche per le operazioni di PPP di importo compreso tra i 50 e i 250 milioni di euro e ciò al fine di una omogeneizzazione delle procedure per le operazioni di partenariato pubblico privato da sottoporre a parere obbligatorio e per ripristinare il ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri – DIPE, componente del medesimo Nucleo unitamente al MEF-RGS ed alle altre Amministrazioni, sulle fattispecie in questione; conseguentemente all'articolo 45, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la lettera b);

ii) con riferimento a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 170 del codice, si valuti l'opportunità di prevedere specifica motivazione nel caso in cui non sia applicata la disciplina concernente l'esclusione dell'offerta in cui la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, superi il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta; si valuti altresì di prevedere una clausola di esclusione, che possa essere inserita nei bandi di gara da parte delle stazioni appaltanti;

jj) con riferimento a quanto previsto dall'articolo 193 del codice in materia di finanza di progetto, valuti il Governo l'opportunità di:

garantire che gli obblighi di trasparenza e pubblicità cui l'ente concedente deve assolvere al fine di promuovere la più ampia partecipazione degli operatori economici al procedimento siano espletati nel rispetto delle clausole di riservatezza previste dall'articolo 35, comma 4;

prevedere, nel caso in cui il procedimento sia attivato su iniziativa privata, che l'ente concedente verifichi preventivamente la sussistenza dell'interesse pubblico della proposta prima di procedere all'attivazione delle successive fasi della procedura valutativa;

adeguare la disciplina dei documenti progettuali e tecnici inseriti a corredo dell'avviso, anche al settore dei servizi che contempla soltanto un unico livello di progettazione;

kk) al fine di consentire un'adeguata rappresentatività di tutte le istituzioni coinvolte nell'attuazione del codice dei contratti pubblici, valuti il Governo di inserire, all'articolo 221 del codice, anche il Ministro per gli affari europei fra i componenti della Cabina di regia;

ll) in relazione a quanto disciplinato nell'Allegato I.1 in materia di definizioni, valuti il Governo se introdurre la nozione di lavori di categoria prevalente e lavori di categoria scorporabili;

mm) valuti il Governo l'opportunità di sostituire il riferimento alla «mappa tematica archeologica» di cui al comma 4 dell'articolo 2 dell'Allegato I.7, relativo ai contenuti del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), che non trova corrispondenza né nella prassi consolidata né nella normativa vigente, con la locuzione «carta preliminare del rischio archeologico», considerato che tale documento è già definito e riconosciuto dalle Linee guida per la verifica preventiva dell'interesse archeologico (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2022) e che rappresenterebbe uno strumento operativo efficace per valutare i costi e i benefici delle diverse alternative progettuali sin dalle prime fasi e semplificare l'interpretazione normativa;

nn) valuti il Governo l'opportunità di inserire nell'Allegato I.8 un esplicito richiamo al decreto ministeriale n. 244 del 2019, che definisce e regolamenta la professione di archeologo che garantirebbe maggiore chiarezza e uniformità nell'applicazione dei requisiti, evitando equivoci e assicurando il corretto riconoscimento delle competenze professionali;

oo) valuti il Governo l'opportunità di integrare il comma 7 dell'articolo 1 dell'Allegato I.8, prevedendo che l'eventuale seconda fase della Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA) sia realizzata previa stesura di un progetto per le indagini archeologiche dettagliato, in conformità con quanto previsto dall'articolo 16 dell'Allegato II.18;

pp) valuti il Governo l'opportunità di modificare il comma 10 dell'Allegato I.8, specificando che la relazione finale degli esiti della seconda fase della VPIA debba includere l'eventuale progetto di scavo o di assistenza archeologica, in conformità con quanto previsto dall'articolo 16 dell'Allegato II.18;

qq) in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera b), dell'allegato I.11 del codice, valuti il Governo di rimodulare la composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, al fine di ricomprendere, fra i componenti effettivi di tale organo, anche i consiglieri del TAR;

rr) in relazione all'articolo 4 dell'Allegato II.2-bis e al richiamo ivi contenuto ai tempi di aggiudicazione come definiti dall'Allegato I.3, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che tali termini sono calcolati ai fini della revisione prezzi al netto di eventuali sospensioni disposte in conseguenza dell'emanazione di un provvedimento cautelare da parte del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo Allegato I.3;

ss) all'allegato II.2-bis, recante modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, inserito dall'articolo 76 dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di novellare il comma 1 dell'articolo 8, prevedendo che siano le parti a regolare la modalità di revisione dei prezzi da applicare ai contratti di subappalto;

tt) in relazione a quanto previsto dall'articolo 10 dell'allegato II.2-bis del codice, valuti il Governo, ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), del Codice, di chiarire che il sistema degli indici dei prezzi alla produzione dell'industria per settore economico ATECO è riferito in via preferenziale ai valori degli indici forniti per il mercato interno;

uu) valuti il Governo, in materia di clausole revisionali dei prezzi, in relazione a quanto previsto dalle tabelle di cui all'allegato II.2-bis, di apportare le opportune modifiche, al fine di prevedere che gli indici revisionali relativi all'istituto della «revisione prezzi» di cui all'articolo 60 del codice e le loro relative disaggregazioni settoriali siano quanto più adesivi alla realtà negoziale del settore merceologico afferente agli appalti di servizi e forniture;

vv) in relazione a quanto previsto dall'articolo 13-bis dell'allegato II.4 del Codice, valuti il Governo di collocare il Tavolo dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate presso l'ANAC, al fine di rendere la sua operatività amministrativa più coerente con le nuove attribuzioni all'Autorità nell'ambito del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti;

ww) in relazione a quanto previsto dal primo periodo del comma 8 dell'articolo 24 dell'Allegato II.12, si valuti l'opportunità di prevedere che l'impresa affidataria può utilizzare i lavori della categoria prevalente, per l'intero importo ovvero i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A per l'intero importo, in ciascuna delle categorie scorporabili;

xx) all'articolo 84 dello schema di decreto, che sostituisce l'Allegato V.2, recante modalità di costituzione del Collegio Consultivo Tecnico (CCT), valuti il Governo l'opportunità di inserire, all'articolo 2, comma 3, di tale allegato, dopo le parole: «membri del collegio» la parola: «esclusivamente»;

yy) nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza, valuti il Governo l'opportunità di attribuire alla stazione appaltante la

piena facoltà di disporre, nel rispetto dell'equilibrio contrattuale e di tutela dell'affidamento, di ulteriori strumenti funzionali alla massimizzazione del risultato, dell'efficienza e della convenienza nella fase esecutiva, anche patologica, dell'appalto e per far fronte ad esigenze sopravvenute e imprevedibili nel prevalente interesse pubblico;

zz) si valuti l'opportunità di prevedere, nei bandi per i contratti di forniture, l'assegnazione da parte delle stazioni appaltanti di un punteggio premiante per i prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

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