Correttivo Codice Appalti, ecco gli ultimi pareri favorevoli
Le ottave Commissioni di Camera e Senato danno il via libera allo schema D.Lgs. recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici
Il Parere dell’ottava Commissione al Senato
L'8a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (n. 226),
premesso che
- l'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;
- in attuazione della delega suddetta è stato adottato il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (di seguito il "Codice");
- l'articolo 1, comma 4, settimo periodo, della citata legge delega n. 78 del 2022 stabilisce che entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo;
visto il parere del Consiglio di Stato, che invita ad una revisione strutturata del testo;
visto il parere della Conferenza unificata,
rilevato che
- ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge delega, gli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega stessa sono trasmessi in un primo momento alla Conferenza unificata e al Consiglio di Stato, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, e, solo successivamente, essi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che hanno a loro volta trenta giorni di tempo. Tale scansione temporale è volta a far sì che le Commissioni parlamentari dispongano di un congruo lasso di tempo per esaminare lo schema e tutta la documentazione ad esso connessa. Quando, come nel caso di specie, i pareri delle altre istituzioni vengono trasmessi dal Governo a ridosso della scadenza del termine per l'espressione del parere parlamentare, risulta conseguentemente ridotto il tempo a disposizione delle Commissioni per poterli esaminare e valutare. Si auspica dunque, per il futuro, che, in situazioni analoghe, i prescritti pareri siano trasmessi alle Camere contestualmente agli schemi degli atti,
esprime parere favorevole.
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