Correttivo Codice Appalti, ecco gli ultimi pareri favorevoli
Le ottave Commissioni di Camera e Senato danno il via libera allo schema D.Lgs. recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici
Le 82 osservazioni dell’ottava Commissione al Senato
Di seguito le osservazioni poste dall'ottava Commissione al Senato:
1) valuti il Governo di modificare l'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del Codice - ai sensi del quale "non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti" - sopprimendo la parola "prevalenti", che ha destato problemi interpretativi, al fine di contrastare "paura della firma" e "burocrazia difensiva" e di rassicurare gli organi decisionali sul fatto che l'adesione ad un orientamento giurisprudenziale, a prescindere dalla sua "prevalenza" (peraltro difficilmente misurabile a fronte di un panorama ancora alquanto ridotto di pronunce), non costituisce colpa grave;
2) valuti il Governo, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del Codice, in materia di affidamenti in house e auto organizzazione amministrativa, di chiarire l'esclusione del rilascio dei CIG da parte dell'ANAC per gli affidamenti in house;
3) valuti il Governo l'opportunità di introdurre all'articolo 8 del Codice la facoltà di ripartizione dei contratti per fasce al fine di garantire l'accesso dei giovani professionisti e prevedere per l'aggiudicazione prove teoriche e pratiche;
4) valuti il Governo di rivedere ulteriormente il contenuto dell'articolo 1 dello schema in esame in tema di equivalenza tra contratti collettivi nazionali, anche alla luce del fatto che l'applicazione dell'Allegato I.01, ispirandosi a parametri e criteri formulati sia dall'ANAC sia dall'INAIL, richiede competenze giuslavoristiche estremamente specialistiche, generalmente non presenti in una stazione appaltante e la cui carenza potrebbe riflettersi in minori tutele nei confronti degli operatori. Consideri il Governo la fattispecie relativa alla partecipazione a gare da parte di operatori economici in cui il parametro di riferimento è, ad esempio, il contratto bancario, con gli operatori partecipanti che applicano un diverso contratto ma svolgono anche attività riferibili al contratto principale. Valuti pertanto il Governo di includere nello schema in esame una formulazione che, in relazione alla verifica dell'equivalenza tra contratti, faccia riferimento alla presenza di tutele complessivamente non meno efficaci, tenendo conto del settore produttivo in cui è attivo l'operatore economico, della sua affidabilità in termini di garanzie sociali, della libertà d'impresa, disciplinando il caso specifico in cui gli operatori in questione sono vigilati da autorità di settore;
5) valuti inoltre il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 2 dell'Allegato I.01, Contratti collettivi, introdotto dall'articolo 63 dello schema in esame;
6) in relazione a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2 del Codice, valuti inoltre il Governo di chiarire in via normativa che il contratto collettivo individuato nei documenti di gara, non si applica ai lavoratori impiegati nelle prestazioni scorporabili, in ragione della diversa natura delle predette attività rispetto all'oggetto prevalente dell'appalto e del riferimento testuale di cui al comma 1 dell'articolo 11 alle prestazioni "il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente";
7) valuti il Governo di modificare l'articolo 14, comma 11, del Codice in materia di affidamenti per lotti, per chiarire che le aggiudicazioni al di sotto delle soglie ivi indicate sono comunque disciplinate dalla normativa generale applicabile agli affidamenti sotto la soglia europea;
8) valuti il Governo di introdurre, dopo l'articolo 1 dello schema in esame, un nuovo articolo 1-bis, che dia la possibilità alle stazioni appaltanti degli enti più piccoli, in caso di assenza all'interno della stazione appaltante di personale qualificato, di individuare un RUP esterno, inserendo, all'articolo 15 del Codice, dopo il comma 2, un nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale: "La stazione appaltante individua all'interno dell'amministrazione il RUP dotato di adeguata professionalità rispetto all'incarico da svolgere e, in caso di personale carente dei requisiti previsti per il ruolo di RUP, può gestire tali servizi nominando un dipendente di altra P.A.";
9) all'articolo 5 dello schema in esame - che modifica l'articolo 23 del Codice sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici - valuti il Governo di inserire, dopo la lettera a), una nuova lettera a-bis) volta a introdurre, dopo il comma 5, del suddetto articolo 23 del Codice, un nuovo comma 5-bis, che preveda che: "Con proprio provvedimento, l'ANAC definisce le modalità di acquisizione dei CIG, oltre che attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la gestione dell'affidamento, anche tramite l'interfaccia web messa a disposizione direttamente da ANAC, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 5.000", mettendo a regime e dando idonea copertura normativa a una facoltà attualmente riconosciuta dall'ANAC fino al 31 dicembre 2024, in quanto l'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2025, di acquisire i CIG solo tramite piattaforma di approvvigionamento digitale imporrebbe di ricorrere alle piattaforme di e-procurement anche per micro-affidamenti di importo inferiore a euro 5.000 oltre IVA, con rilevanti difficoltà e rischio di blocco di tali affidamenti;
10) valuti il Governo di modificare l'articolo 7 dello schema in esame in relazione all'articolo 26 del Codice per precisare che l'AgID è chiamata a stabilire le modalità di certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento sulla base della sussistenza dei criteri fissati al comma 2 nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del Codice, individuando quindi i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale per dimostrare l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nonché la sicurezza delle informazioni; sia conseguentemente allineato il termine per l'adozione dei relativi atti attuativi, al fine di allinearne la decorrenza alla cessazione dell'attuale schema operativo, fissato al 31 dicembre 2025 ai sensi del comma 16-quater dell'articolo 12 del decreto-legge n. 19 del 2024, con conseguente operatività delle nuove modalità di certificazione a partire dal 01.01.2026;
11) valuti il Governo che l'articolo 28, comma 2, collocato nel Libro I, parte II del Codice prevede il collegamento tra la sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della stazione appaltante e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013. Poiché le società quotate risultano espressamente sottratte agli obblighi in materia di amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, si ritiene necessario chiarire che le stesse non risultano parimenti soggette a quanto stabilito dalla previsione di cui all'articolo 28, comma 2, citata. Valuti pertanto il Governo di inserire, dopo l'articolo 7 dello schema in esame un nuovo articolo che modifichi l'articolo 28, comma 2, del Codice, aggiungendo dopo le parole: "decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33" le seguenti: ", nel rispetto delle esclusioni ivi previste";
12) in relazione a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, lettera a), del Codice, valuti il Governo l'opportunità di esplicitare che i limiti al diritto di accesso riguardano anche la documentazione avente contenuti altamente tecnologici;
13) valuti il Governo in relazione a quanto previsto dall'articolo 9 dello schema in esame che modifica l'articolo 41, comma 13, del Codice, di chiarire che le stazioni appaltanti possono ricorrere - in ragione dell'oggetto dell'appalto - ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, a prezziari speciali, diversi da quelli regionali, purché tale deroga sia autorizzata dal MIT;
14) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 9 dello schema in esame sopprimendo, all'articolo 41 del Codice, l'ultimo periodo del comma 14, che, con riferimento ai costi della manodopera (che sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso), prevede la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Ciò in quanto trattasi di valutazione ampiamente discrezionale e di difficile verifica, che rischia di vanificare il principio della non ribassabilità di tali costi;
15) in materia di equo compenso, la soluzione individuata nello schema in esame, ovvero la possibilità di effettuare da parte dell'operatore economico il ribasso solo sul 35 per cento del corrispettivo per le procedure di gara e sul 20 per cento in caso di affidamenti diretti, rischia di fatto di azzerare la rilevanza dell'offerta economica. Per le procedure sopra soglia potrebbe inoltre paventarsi un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, posto che tale procedura non è prevista negli altri Stati membri dell'UE e potrebbe essere considerata pregiudizievole della concorrenza, tenuto conto anche dei principi già espressi con la sentenza del 25 gennaio 2024 (C-438/22) che ha sancito l'illegittimità di regolamenti che fissano importi minimi inderogabili per i professionisti. Per tale motivo, valuti il Governo, all'articolo 9, comma 1, lettera i), dello schema in esame, di sopprimere le parole da: "nel rispetto dei seguenti criteri" fino alla fine;
16) valuti il Governo l'opportunità di enfatizzare nel corrispondente allegato (Allegato I.8, articolo 1, comma 1), che la verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevista dall'articolo 41, comma 4, del Codice, si svolge secondo la seguente procedura distinta in due fasi: verifica di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico (prima fase) e verifica preventiva dell'interesse archeologico (seconda fase);
17) valuti il Governo di modificare l'articolo 1, comma 2, dello stesso allegato I.8 coordinando la disposizione con il DM 244/2019, allegato 2, che regolamenta la professione di archeologo, stabilendo in particolare come requisito per svolgere la professione di archeologo in Italia, oltre alla formazione universitaria, anche l'esperienza professionale a garanzia della qualità del professionista stesso;
18) valuti il Governo di modificare il comma 7 dell'Allegato I.8, sopprimendo la parola: "eventuale". Tale termine appare inappropriato: i criteri per non attivare la seconda fase della verifica preventiva dell'interesse archeologico sono chiaramente enunciati al precedente comma 5 dello stesso Allegato e quindi l'esito dell'assoggettabilità non è soggetta ad una decisione discrezionale del Soprintendente che anzi rischierebbe di creare pericolose incertezze per un agile iter della progettazione e dei successivi lavori di realizzazione dell'opera;
19) valuti il Governo di modificare l'articolo 42 del Codice, al fine di specificare che solo la verifica del progetto esecutivo strutturale è atta ad assolvere agli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. Una sola non conformità progettuale in un livello precedente o in altra disciplina comporterebbe un esito negativo della verifica. Si valuti pertanto di sostituire il comma 3 del suddetto articolo 42 con il seguente: "La verifica del progetto esecutivo accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti Esecutivi, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica strutturale, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
20) all'articolo 10 valuti il Governo di innalzare ulteriormente - da 2 a 4 milioni di euro - la soglia degli appalti che dal 1° gennaio 2025 saranno soggetti all'obbligo del BIM, in quanto l'innalzamento attualmente previsto da 1 a 2 milioni di euro non influisce sostanzialmente sull'impatto economico ed organizzativo che le stazioni appaltanti hanno per adeguare le loro strutture all'utilizzo del BIM;
21) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 45 del Codice, l'opportunità di consentire alle amministrazioni di poter valutare, anche in base alle disponibilità finanziarie relative ai pertinenti quadri economici di ciascun affidamento programmato e di ciascun progetto presentato in valutazione ambientale, la possibilità di erogare al personale, anche di qualifica dirigenziale, gli incentivi per funzioni tecniche in analogia a quanto già previsto per gli interventi PNRR;
22) valuti il Governo di modificare l'articolo 50, comma 1, del Codice, riducendo a 3 milioni la soglia per l'utilizzo della procedura negoziata senza bando, e prevedere, per i lavori di importo superiore a tale importo e fino alla soglia di rilevanza europea, l'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare un avviso di indagine di mercato e di invitare tutti i soggetti che abbiano manifestato interesse;
23) valuti il Governo di introdurre un nuovo articolo 13-bis con riferimento a quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, nel quale sono indicati gli appalti esclusi nei settori ordinari dalle disposizioni del Codice, inserendo in tale disposizione, anche gli appalti pubblici finalizzati ad attuare la obbligatoria prova delle armi da fuoco, anche con riferimento ai correlati servizi di manutenzione;
24) valuti il Governo di modificare l'articolo 15 dello schema in esame, che interviene sull'articolo 59 del Codice, in tema di accordi quadro, assicurando, anzitutto, all'affidatario una congrua percentuale dell'importo complessivo dell'accordo stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo, nonché chiarendo che i certificati di esecuzione lavori debbano essere computati rispetto all'importo complessivo dei lavori eseguiti e non rispetto a quello dei singoli contratti attuativi;
25) valuti il Governo che l'articolo 15 dello schema in esame modifica l'articolo 59 del Codice disponendo che nel caso di un accordo quadro concluso con più operatori economici, senza riaprire il confronto competitivo, "la decisione di contrarre deve indicare anche le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici". L'obiettivo sarebbe tutelare le esigenze di investimento degli operatori economici aggiudicatari dell'accordo quadro, garantire le legittime aspettative riguardo alla stipula dei contratti attuativi e rispettare il principio dell'equilibrio contrattuale. Sebbene la norma dia maggiore certezza agli operatori economici nell'ambito dei contratti quadro, consentendo loro di formulare offerte più consapevoli, l'applicazione nell'ambito dei dispositivi medici e in particolare per quelli delle classi IIB e III (es. dispositivi impiantabili) potrebbe limitare la possibilità da parte del medico di utilizzare il dispositivo più appropriato per il singolo paziente. La libertà prescrittiva e la libertà di scelta terapeutica, infatti, sono principi che in ultima analisi sono posti a tutela del paziente e del suo diritto a disporre di cure adeguate alla propria patologia. L'applicazione della norma potrebbe anche creare iniquità tra i pazienti a seconda della disponibilità dei diversi dispositivi aggiudicati nei diversi momenti di durata della fornitura. Sebbene la regola prevista dallo schema in esame sia ispirata da logiche di tutela degli investimenti e dell'equilibrio contrattuale, il sistema per quote introdotto potrebbe limitare la libertà prescrittiva del medico, ponendo così un potenziale conflitto tra il Correttivo e il principio di carattere generale da ultimo espresso dalla sentenza del TAR Lombardia 833/2020. In assenza di interventi chiarificatori, le amministrazioni potrebbero adeguarsi alla regola del Correttivo e/o essere obbligate a reintrodurre un sistema per quote anche nel caso di forniture di dispositivi medici. Valuti pertanto il Governo l'opportunità di prevedere un'eccezione alla regola introdotta dallo schema in esame dando facoltà alle stazioni appaltanti di non applicarla per gli acquisti di dispositivi medici, in particolare di classe IIb e III (es. impiantabili salvavita);
26) al suddetto articolo 60 del Codice, si valuti inoltre l'opportunità di aggiungere, alla fine del comma 2, le seguenti parole: ", con indice base quello della data di presentazione dell'offerta", nonché di inserire, dopo il comma 4, il seguente: "4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa la revisione viene operata anche annualmente sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi applicando ai corrispettivi gli indici di cui ai commi 3 e 4. A partire dal primo giorno del secondo anno e, di anno in anno, per tutta la durata del contratto, il corrispettivo offerto è aumentato o diminuito applicando i relativi indici di cui al comma 3 e 4, con indice base quello della data di presentazione dell'offerta";
27) sempre con riferimento all'articolo 16 dello schema in esame, valuti inoltre il Governo di dare attuazione al principio dell'obbligatorietà dell'inserimento di clausole revisionali nei contratti di sub-appalto o nei sub-contratti, in modo tale da tenere conto delle specifiche prestazioni affidate in sub-appalto o mediante sub-contratto, al fine di garantire al sub-appaltatore o sub-contraente condizioni di revisione pienamente coerenti con la natura dell'attività concretamente svolta; valuti altresì il Governo l'opportunità di precisare la responsabilità dell'appaltatore in merito all'attuazione di tale obbligo giuridico;
28) con riferimento all'articolo 16 dello schema in esame, valuti infine il Governo di garantire all'appaltatore effettive condizioni di equilibrio economico-finanziario, fermi restando i limiti di spesa previsti a legislazione vigente per la copertura delle clausole revisionali a valere sull'apposito accantonamento del quadro economico-finanziario;
29) all'articolo 17, comma 1, lettera a), capoverso 2-bis), dello schema in esame si valuti l'opportunità di sostituire la parola: "possono", ovunque ricorra, con la seguente: "devono";
30) valuti il Governo di introdurre nel Codice e nell'allegato sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza un sistema di incentivi che consenta di rafforzare la capacità amministrativa delle centrali di committenza qualificate per far fronte alle richieste di gestione degli appalti delle numerose stazioni appaltanti che non si sono qualificate e che preferiscono gestire gli appalti in convenzione con strutture qualificate, come avviene per gli oltre 2300 comuni convenzionati con le stazioni uniche appaltanti di tutte le 86 province che si sono qualificate a regime, sostituendo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 dello schema in esame con la seguente: «a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "requisiti premianti" sono inserite le parole "e gli incentivi per rafforzare la capacità amministrativa delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate»;
31) preso atto della modifica apportata dallo schema in esame al comma 17 dell'articolo 62 del Codice, ferma restando la corretta esclusione dal sistema di qualificazione dei settori speciali, si ritiene necessario un ulteriore intervento chiarificatore allo scopo di evitare interpretazioni restrittive in contrasto con il favor della normativa europea per le aggregazioni delle stazioni appaltanti, utili ad ottenere economie di scala, ad esempio prezzi e costi delle transizioni più bassi nonché un miglioramento e una maggiore professionalità nella gestione degli appalti, e con la flessibilità riconosciuta ai soggetti operanti nei settori speciali. Si ritiene, pertanto, opportuno esplicitare che due o più stazioni appaltanti operanti nei settori speciali possano comunque decidere di svolgere congiuntamente una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture oppure decidere di aggregarsi in un soggetto terzo dotato di rilevanza esterna, il quale può operare quale centrale di committenza, pur se non qualificato come tale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i), dell'Allegato I.1. Infine, nell'ottica di garantire e salvaguardare il potere di autorganizzazione dei soggetti operanti nei settori speciali, si ritiene debba essere eliminata la previsione secondo la quale sarà possibile definire, con successivi interventi sull'Allegato II.4, criteri di qualificazione "alternativi". Invero, l'organizzazione di tali soggetti, che nella totalità dei casi sono società gerenti servizi pubblici locali, già risponde indubitabilmente alle esigenze perseguite del legislatore, a cui si aggiunge la difficoltà di individuare univocamente parametri per la qualificazione di tali soggetti tra loro differenti. Valuti il Governo pertanto di apportare all'articolo 18, comma 1, le seguenti modifiche: (1) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) al comma 17, al primo periodo, dopo le parole: "dagli articoli da 146 a 152" sono inserite le seguenti: ", nonché gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice. Due o più stazioni appaltanti di cui al primo periodo possono decidere di svolgere congiuntamente una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, nonché aggregarsi in un soggetto anche non qualificato, purché dotato di rilevanza esterna. Tale soggetto opera quale centrale di committenza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i) dell'Allegato I.1."»; (2) dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis) al comma 17, il secondo periodo è soppresso»;
32) per gli stessi motivi di cui all'osservazione n. 30, valuti il Governo di modificare l'articolo 19, comma 1, lettera c), dello schema in esame, aggiungendo dopo le parole: "leale collaborazione" le seguenti: "e ricevono incentivi sulla base delle loro capacità di aggregazione attraverso accordi e convenzioni con le stazioni appaltanti non qualificate.";
33) valuti il Governo, al fine di non precludere all'aggiudicatario di conseguire il corrispettivo spettante in ragione di eventi ad esso non imputabili, di espungere la previsione che, nel nuovo comma 3-bis aggiunto all'articolo 99 del Codice dall'articolo 24 dello schema in esame, recita: "e, in ogni caso, non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo". In alternativa, valuti il Governo, in linea con quanto rilevato dal Consiglio di Stato e al fine di bilanciare in misura proporzionata l'esigenza della stazione appaltante di non corrispondere importi anche parzialmente indebiti con quella dell'operatore economico ad ottenere il pagamento delle prestazioni contrattuali a seguito di esecuzione anche solo iniziale, di riformulare il secondo periodo del nuovo comma 3-bis come segue: "Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Fino a quando non siano completate le verifiche con esito positivo, l'effettuazione dei pagamenti divenuti esigibili nel medesimo periodo può essere subordinata ad una adeguata integrazione della garanzia definitiva già costituita, ovvero subordinata alla sua costituzione, ove non richiesta per la sottoscrizione del contratto, in ogni caso nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 117, comma 1";
34) valuti il Governo di intervenire sull'articolo 101, comma 4, del Codice, in materia di soccorso istruttorio, al fine di evitare che le stazioni appaltanti, ricevuta la richiesta da parte dell'operatore economico di rettificare errori materiali relativi al contenuto dell'offerta tecnica o economica, siano costrette, per verificare che tale rettifica non comporti modifiche sostanziali all'offerta stessa, ad aprire e controllare le offerte previamente presentate e quelle rettificate, con conseguente notevole dilatazione dei tempi di conclusione della gara;
35) valuti il Governo di integrare l'articolo 27 dello schema in esame con riferimento alla disciplina dell'avvalimento, in modo che agli operatori economici, salvo che non si avvalgano dei requisiti della capogruppo o di altre imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, non sia consentito avvalersi, a fini migliorativi dell'offerta, di requisiti di terzi per soddisfare criteri di valutazione ambientali, sociali e di governance, evitando così il paradosso per cui gli operatori economici raggiungono il massimo punteggio previsto dai bandi o dagli avvisi senza effettivamente assumere alcun concreto impegno negli ambiti appena richiamati e avvalendosi di soggetti terzi la cui partecipazione in fase esecutiva è spesso solo eventuale;
36) valuti il Governo di modificare l'articolo 28, comma 1, lettera a), dello schema in esame, che interviene sull'articolo 106, comma 3, del Codice, al fine di prevedere che la garanzia fideiussoria possa essere verificabile telematicamente presso l'emittente "anche attraverso posta elettronica certificata";
37) valuti inoltre il Governo di modificare l'articolo 28, comma 1, lettera b), dello schema in esame, eliminando il punto 1), che prevede che la fideiussione debba essere gestita "in tutte le fasi" mediante ricorso a piattaforme DLT. Tale precisazione appare fuorviante, considerato che la garanzia viene emessa e firmata digitalmente e solo successivamente viene caricata nella piattaforma DLT; pertanto, il momento genetico dell'emissione in DLT è soddisfatto con l'upload della garanzia. Valuti inoltre il Governo di estendere la scontistica del 10 per cento, prevista per le ipotesi di gestione della garanzia tramite piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti, alle ipotesi di verifica telematica della garanzia tramite sito internet dell'emittente, intervenendo sull'articolo 106, comma 8, terzo periodo, del Codice, per inserire dopo le parole: "L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia" le seguenti: "verificabile tramite sito internet dell'emittente o";
38) sempre con riferimento all'articolo 28 dello schema in esame, valuti il Governo di prevedere che le verifiche delle garanzie stesse siano attuate preferendo il ricorso allo strumento delle piattaforme digitali, così da consentire non solo una maggiore sicurezza, ma anche un'accelerazione della capacità media decisionale da parte delle stazioni appaltanti;
39) in considerazione del fatto che, per i settori speciali, tenuto conto della maggiore qualificazione tecnica delle stazioni appaltanti, occorre prevedere che il punteggio riconosciuto alla componente tecnica e qualitativa dell'offerta sia preponderante rispetto a quello previsto per la componente economica, valuti il Governo di modificare l'articolo 29, comma 1, dello schema in esame, anteponendo alla lettera a) una lettera 0a), che aggiunga alla fine del comma 4 dell'articolo 108 del Codice il seguente periodo: "Nei casi di offerta economicamente più vantaggiosa, in deroga a quanto sopra e al comma 11-bis, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che svolgono le attività di cui agli articoli 146, 147, 148, 149, 150, 151 e 152 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, possono attribuire discrezionalmente alla componente tecnica e qualitativa dell'offerta un punteggio maggiore rispetto a quello attribuito alla componente economica fatta eccezione per i contratti ad alta intensità di manodopera per i quali il tetto massimo per il punteggio economico è stabilito entro il limite del 30 per cento.";
40) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 108 del Codice, di chiarire che, fermo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo relativamente all'obbligo di ricorso del criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, negli appalti sopra soglia comunitaria il criterio del prezzo più ribasso non può essere utilizzato per l'affidamento di lavori, ma solo come criterio residuale nelle ipotesi tassativamente indicate (servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato); ciò, al fine di superare il grave stato d'incertezza generato da alcuni ultimi pronunciamenti contraddittori sul punto, e soprattutto per scongiurare il ritorno alla logica delle spirali ribassiste, già superata del Codice 50 e non smentita dal Codice 36, in quanto foriera di forti rischi di perdita della qualità dei lavori, di minore trasparenza, e compromissione delle esigenze di sicurezza;
41) valuti inoltre il Governo di integrare il medesimo articolo 29 dello schema in esame, valutando l'opportunità di introdurre un tetto massimo al punteggio economico, fissandolo al 10 per cento, per gli affidamenti di lavori con il criterio dell'OEPV;
42) in relazione a quanto previsto dall'articolo 32 che modifica l'articolo 116, comma 4-bis, del Codice, valuti il Governo di precisare che, ai fini della nomina dell'organo di collaudo, non si intende richiedere alla stazione appaltante una verifica sistematica sull'assenza di personale qualificato presso altre amministrazioni prima di rivolgersi al mercato;
43) valuti il Governo di modificare l'articolo 33, comma 1, lettera a), dello schema in esame, sostituendo le parole: "al 20 per cento", ovunque ricorrano, con le seguenti: "al 30 per cento" e sostituendo le parole: "piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1" con le seguenti: "micro, piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1";
44) valuti inoltre il Governo di integrare l'articolo 33 dello schema in esame con riferimento alla disciplina delle attività che non si configurano come affidate in subappalto, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 3, lettera d), del Codice, che disciplina le attività rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. Valuti il Governo di includere in tali attività non solo le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie ma anche quelle principali, alla luce del fatto che i contratti continuativi ricomprendono prestazioni necessariamente unitarie e che appare particolarmente gravoso, e potenzialmente foriero di contenziosi, distinguere la prestazione principale dalle altre. In alternativa, valuti il Governo, in ragione delle specializzazioni acquisite all'interno di molti gruppi societari che fanno ricorso ai predetti contratti continuativi, di aggiungere alle "prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari", già escluse dall'ambito di applicazione del subappalto, anche le prestazioni (a questo punto unitarie, senza distinzione tra principali e secondarie) delle "società appartenenti al medesimo gruppo societario rese in favore dei soggetti affidatari del gruppo", in modo che solo tali ultime prestazioni, rese da operatori economici in favore di soggetti aggiudicatari appartenenti al medesimo gruppo societario, non si configurino quale subappalto;
45) valuti il Governo - rilevato che l'articolo 37 dello schema in esame modifica l'articolo 125 del Codice prevedendo l'anticipazione contrattuale, in caso di affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori, e considerata la necessità di evitare situazioni discriminatorie nei confronti di professionisti, studi e società che abbiano invece acquisito incarichi con procedure diverse dall'appalto integrato - di modificare l'articolo 33 dell'allegato II.14 del Codice inserendo un'apposita eccezione per i servizi di ingegneria e architettura nel loro complesso e quindi alla fine del predetto articolo 33 aggiungere le seguenti parole: "ad eccezione dei servizi di ingegneria e architettura";
46) valuti inoltre il Governo, in relazione all'articolo 37 dello schema in esame, la possibilità di reintrodurre, per le opere di importo superiori a 500 milioni e 5 miliardi di euro, la soglia obbligatoria del 20 per cento, incrementabile fino al 30 per cento, prevista a legislazione vigente, prevedendo tuttavia meccanismi di flessibilità rispetto ai tempi di erogazione delle corrispondenti risorse, da definire sulla base del cronoprogramma delle cantierizzazioni;
47) valuti il Governo di apportare una modifica all'articolo 38 dello schema in esame, che interviene sull'articolo 126 del Codice, al fine di rendere efficace lo strumento del premio di accelerazione, modificando il comma 1, lettera b), numero 3.1), prevedendo una modalità di corresponsione dello stesso secondo un principio di ragionevolezza e gradualità; in particolare, per i lavori pluriennali, andrebbe eliminata, pertanto, la liquidazione del premio solo all'approvazione del collaudo. Per i lavori infrannuali, prevedere altresì la facoltà per l'appaltatore di optare per una corresponsione integrale entro un termine perentorio, a decorrere dell'ultimazione dei lavori;
48) valuti il Governo di intervenire sull'articolo 136 Codice - in materia di contratti nel settore difesa e sicurezza - inserendovi, dopo il comma 4, i seguenti: "4-bis. Le stazioni appaltanti del Ministero della difesa, per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni, indicano nei documenti di gara che i contratti di subappalto con piccole e medie imprese possono essere stipulati dall'appaltatore anche in misura inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili. 4-ter. Le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica, alla peculiarità del bene in acquisizione e all'operatività delle Forze armate costituiscono circostanze imprevedibili per la stazione appaltante che consentono di modificare il contratto in corso d'opera, limitatamente a ciò che è necessario, senza una nuova procedura di affidamento. 4-quater. Le disposizioni sull'anticipazione del prezzo previste per i contratti pluriennali dal codice si applicano all'Amministrazione della difesa solo per i contratti ad impegno pluriennale superiore ai tre anni.";
49) valuti il Governo, in relazione a quanto previsto dall'articolo 39, comma 9, del Codice, di integrare la normativa in materia di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel senso di disciplinare la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato istituito presso il Ministero dell'interno, precisando, che il predetto organo è presieduto da un prefetto e che mantiene la sua valenza interistituzionale, assicurando la continuità con il Comitato già operante ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
50) valuti il Governo, nell'ottica di assicurare una fluida realizzazione delle opere, se ritiene di aggiungere al comma 10 dell'Allegato I.8 la prescrizione esplicita che tutti gli adempimenti conseguenti alla seconda fase della VPIA trovino adeguata collocazione nel quadro economico dell'opera e nel capitolato speciale d'appalto per evitare "binari morti" o necessità di improbabili varianti;
51) valuti il Governo di modificare l'articolo 170, comma 2, del Codice, introducendo una clausola di esclusione utilizzabile dalle stazioni appaltanti come riferimento per la preparazione degli appalti, oltre che specifici criteri di motivazione nel caso in cui l'esclusione dell'offerta che superi il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta non sia applicata;
52) si valuti inoltre di modificare il suddetto articolo 170, comma 2, del Codice, inserendo dopo le parole: "Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture" le seguenti: "o di un appalto misto che contenga elementi di un appalto di forniture";
53) in relazione a quanto previsto dall'articolo 45 dello schema in esame che modifica l'articolo 175, comma 3-bis, del Codice, valuti il Governo che sia previsto il parere del NARS anche per le operazioni di PPP tra 50 e 250 milioni di euro (in luogo del parere della sola RGS), al fine di una omogeneizzazione delle procedure per le operazioni partenariato pubblico privato da sottoporre a parere obbligatorio, con conseguente unificazione delle due distinte soglie attualmente previste dal comma 3 e dal comma 3-bis dell'articolo 175;
54) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 48 dello schema in esame che modifica l'articolo 193 del Codice in materia di finanza di progetto: di garantire che gli obblighi di trasparenza e pubblicità cui l'ente concedente deve assolvere al fine di promuovere la più ampia partecipazione degli operatori economici al procedimento siano espletati nel rispetto delle clausole di riservatezza previste dall'articolo 35, comma 4; di prevedere, nel caso in cui il procedimento sia attivato su iniziativa privata, che l'ente concedente verifichi preventivamente la sussistenza dell'interesse pubblico della proposta prima di procedere all'attivazione delle successive fasi della procedura valutativa; in tale ipotesi, valuti altresì il Governo; di adeguare la disciplina dei documenti progettuali e tecnici inseriti a corredo dell'avviso, anche al settore dei servizi che contempla soltanto un unico livello di progettazione;
55) valuti il Governo di modificare l'articolo 57 dello schema in esame, al fine di consentire un'adeguata rappresentatività di tutte le istituzioni coinvolte nell'attuazione del codice dei contratti pubblici, inserendo all'articolo 221 del Codice, anche il Ministro per gli affari europei fra i componenti della Cabina di regia;
56) valuti il Governo di apportare una modifica all'articolo 186 del Codice volta a ricondurre l'obbligo di esternalizzazione per i concessionari "senza gara" operanti nei settori speciali, fissando una quota minima compresa tra il 50 e il 60 per cento, in maniera analoga a quella prevista per i settori ordinari;
57) valuti il Governo di integrare la prevista estensione del ricorso a regolamenti di delegificazione per razionalizzare la disciplina degli allegati con la previsione di un'intesa in Conferenza unificata, in considerazione della rilevanza generale della disciplina dei contratti pubblici per le autonomie territoriali, inserendo pertanto all'articolo 62, comma 1, dello schema in esame, capoverso art. 226-bis, comma 1, alinea, dopo le parole: "n. 400," le seguenti: "previa intesa in Conferenza unificata";
58) in relazione a quanto disciplinato dall'articolo 64 dello schema in esame che modifica l'Allegato I.1 in materia di definizioni, valuti il Governo se introdurre la nozione di lavori di categoria prevalente e lavori di categoria scorporabili;
59) in relazione a quanto previsto dall'articolo 72 dello schema in esame, con riferimento all'articolo 2, comma 3, lettera b), dell'Allegato I.11 del Codice, valuti il Governo di rimodulare la composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, al fine di ricomprendere, fra i componenti effettivi di tale organo, anche i consiglieri del TAR;
60) valuti il Governo se, in conformità con la definizione contenuta nella direttiva 2014/25/UE (articolo 4, paragrafo 2), ritiene opportuno modificare la definizione di impresa pubblica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), dell'Allegato I.1, prevedendo che per imprese pubbliche si intendono le imprese sulle quali le "amministrazioni aggiudicatrici" - e non più genericamente, le "stazioni appaltanti" - possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano detta impresa. Invero, il riferimento alle stazioni appaltanti rischia di ingenerare fraintendimenti circa l'individuazione dei soggetti qualificabili come imprese pubbliche, in quanto la definizione di stazione appaltante ricomprende in termini più ampi qualsiasi soggetto anche privato che nella scelta del contraente è comunque tenuto all'applicazione del Codice. Pertanto, all'articolo 1, comma 1, lettera f), del suddetto Allegato I.1, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: "stazioni appaltanti" con le seguenti: "amministrazioni aggiudicatrici" e di aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono considerate imprese pubbliche le società in house operanti nei settori speciali quando svolgono attività di natura industriale o commerciale, là dove sottoposte a rischio operativo";
61) valuti il Governo di modificare l'articolo 65 dello schema in esame che modifica l'Allegato I.2, introducendo la certificazione del RUP, ossia un sistema di accertamento delle competenze in base alla formazione ed all'esperienza che consenta di distribuire gli incarichi in base al livello (base/intermedio/avanzato/esperto), nonché di liminare la deroga alla presenza della certificazione o dei requisiti previsti dall'Allegato I.2, ed in ultimo di introdurre l'obbligo formativo dei RUP in materia di intelligenza artificiale;
62) valuti il Governo di modificare l'articolo 66, comma 1, lettera b), dello schema in esame - che sostituisce l'alinea del comma 1 dell'Allegato I.3 - nel punto in cui prevede un termine di soli tre mesi dalla data di approvazione del progetto per l'indizione della procedura di gara, aumentando tale termine, che appare troppo limitato temporalmente, a quattro mesi;
63) valuti il Governo di modificare opportunamente le previsioni dell'Allegato I.3 che individuano come tempo "zero" di calcolo della revisione prezzi, il momento dell'aggiudicazione e allo stesso tempo, al fine di evitare che ritardi della PA possano incidere negativamente sulle condizioni economico-finanziarie per le imprese, prevede che se i tempi di aggiudicazione superano quelli massimi previsti dal Codice per le diverse procedure, il rischio relativo all'incremento prezzi nel periodo del "ritardo" sia imputato alla stazione appaltante;
64) valuti il Governo di modificare l'articolo 68 dello schema in esame con riferimento all'articolo 31, comma 2, lettera b), dell'Allegato I.7 del Codice, attualizzando l'incidenza percentuale delle spese generali, portando la relativa forchetta in un range compreso tra il 20 e il 25 per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori;
65) valuti il Governo che il sistema delle verifiche è strutturato sulla centralità dei concetti di "terzietà" e "imparzialità" rispetto ai soggetti interessati dal processo di progettazione e realizzazione. Appare evidente che debbano essere garantite l'indipendenza e l'organizzazione del Verificatore e a tal riguardo si ritiene che per progetti il cui importo lavori sia superiore alla soglia comunitaria di cui l'articolo 14 del Codice (€ 5.382.000,00) l'attività di verifica sia effettuata esclusivamente da Organismi accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quindi non solo in caso di appalto integrato;
66) valuti il Governo l'opportunità di correggere attraverso una modifica dell'articolo 68 dello schema in esame il refuso del riferimento normativo per il calcolo del corrispettivo per il soggetto verificatore, attraverso l'utilizzo obbligatorio dei parametri di cui al DM 17 giugno 2016 e ss.mm.ii. Inoltre, in caso di adozione di metodologia BIM valuti il Governo di prevedere anche per il Verificatore l'applicazione di un incremento pari al 10 per cento, coerentemente con quanto previsto per il Progettista. Inoltre, è opportuno che il compenso per il soggetto incaricato sia adeguato all'effettivo importo dei lavori oggetto della prestazione (progettazione, verifica, ecc.), adeguandolo secondo quanto previsto dal DM 17 giugno 2016. Infatti, scopo del citato DM è quello di garantire la congruità e la proporzionalità del compenso al valore del progetto effettivamente progettato e verificato, perché è in relazione a quest'ultimo parametro che il soggetto incaricato assume maggiori responsabilità;
67) rilevato che, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, dell'Allegato I.7 del Codice, l'attività di verifica della progettazione può essere effettuata da professionisti, studi e società in possesso di certificazione ISO 9001 soltanto per progetti di importo superiore a 20 milioni e che tale limitazione determina una sorta di oligopolio - non legittimato da alcuna disposizione di rango europeo - a favore degli organismi di "tipo A" di cui al citato articolo e che, inoltre, agli stessi soggetti è ammessa la verifica dei progetti esecutivi di appalti integrati soltanto laddove si tratti di interventi di importo non superiore a 5,3 milioni - , valuti il Governo, all'articolo 38, comma 3, primo periodo, dell'Allegato I.7, l'opportunità di sostituire le parole: "20 milioni di euro," con le seguenti: "50 milioni di euro,", nonché, all'articolo 34, comma 2, del medesimo Allegato I.7, l'opportunità di sopprimere le seguenti parole: "e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice";
68) valuti il Governo per gli appalti di lavori nei settori speciali una disciplina alternativa a quella dell'utilizzo degli indici ISTAT e di quelli redatti transitoriamente secondo le disposizioni dell'Allegato II.2-bis. In particolare, si propone di contemplare l'alternativa di utilizzare i prezziari settoriali o quelli elaborati dalle stazioni appaltanti, già proficuamente applicati con la normativa emergenziale degli anni 2021-2022 in materia di revisione prezzi, apportando le seguenti precisazioni alle disposizioni contenute nell'Allegato II.2-bis: (i) precisare che il principio secondo il quale: "Nel caso di appalti di servizi o forniture, la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea" non si applica ove sia prevista l'indicizzazione dei prezzi al momento della conclusione del contratto o dello stacco dell'ordine nel caso di contratto quadro (articolo 1, comma 3); (ii) precisare che le previsioni in materia di applicazione della revisione dei prezzi debbano essere ancorate al T0 della sottoscrizione del contratto con l'ulteriore precisazione per cui tale termine deve essere il T0 dei contratti attuativi di contratti quadro ipotesi da precisare espressamente, oltre che per gli appalti di lavori, anche per i contratti attuativi dei contratti quadro di servizi e forniture, i quali invece non ricevono nell'Allegato II.2-bis alcuna disciplina specifica; (iii) modificare le disposizioni dell'Allegato II.2-bis che estendono l'applicazione della materia della revisione prezzi anche ai subappalti ed ai subcontratti, in quanto particolarmente critici;
69) in relazione all'articolo 76 dello schema in esame che introduce l'Allegato II.2-bis, all'articolo 4 e al richiamo ivi contenuto ai tempi di aggiudicazione come definiti dall'Allegato I.3., valuti il Governo l'opportunità di chiarire che tali termini sono calcolati ai fini della revisione prezzi al netto di eventuali sospensioni disposte in conseguenza dell'emanazione di un provvedimento cautelare da parte del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo Allegato I.3;
70) valuti il Governo, in materia di clausole revisionali dei prezzi, in relazione a quanto previsto dalle tabelle di cui all'Allegato II.2-bis, introdotto dall'articolo 76 dello schema in esame, di apportare le opportune modifiche, al fine di prevedere che gli indici revisionali relativi all'istituto della "revisione prezzi" di cui all'articolo 60, del Codice e le loro relative disaggregazioni settoriali, siano quanto più adesivi alla realtà negoziale del settore merceologico afferente agli appalti di servizi e forniture;
71) valuti il Governo di modificare l'articolo 76 dello schema in esame in relazione a quanto previsto dall'articolo 10 dell'Allegato II.2-bis del Codice, ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), del Codice, di chiarire che il sistema degli indici dei prezzi alla produzione dell'industria per settore economico ATECO è riferito in via preferenziale ai valori degli indici forniti per il mercato interno;
72) per gli stessi motivi di cui all'osservazione n. 30, all'articolo 78, comma 1, dopo la lettera e), si valuti di di inserire la seguente lettera: «e-bis) all'articolo 13 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera: "e-bis) sono definiti in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli incentivi per il rafforzamento della capacità amministrativa delle centrali di committenza qualificate sulla base dei percorsi di aggregazione avviati attraverso accordi e convenzioni con le stazioni appaltanti non qualificate."»;
73) valuti il Governo, al fine di coordinare le attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate, di prevedere la costituzione presso l'ANAC di un tavolo costituito da rappresentanti di tutte le istituzioni che concorrono al buon funzionamento del sistema di qualificazione e digitalizzazione degli appalti pubblici. All'articolo 78, comma 1, lettera f), dello schema in esame, che modifica l'Allegato II.4), si valuti pertanto di sostituire il capoverso "Articolo 13-bis" con il seguente: "Articolo 13-bis (Coordinamento dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza) 1. Presso l'ANAC è costituito un tavolo dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate composto da tre rappresentanti delle amministrazioni centrali competenti in materia di appalti e da tre rappresentanti designati in Conferenza unificata da parte di ANCI, UPI e Conferenza delle Regioni, a cui sono attribuite le seguenti funzioni: a) monitora l'attività di committenza svolta ai sensi dell'articolo 62, commi 9 e 10; b) individua eventuali sfere di attività o di ambiti settoriali ove, tenuto conto anche della presenza territoriale dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, si registra uno scostamento tra la domanda e l'offerta di attività di committenza; c) promuove la specializzazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza per sfere di attività e ambiti settoriali, ivi incluse il ricorso al partenariato pubblico - privato e alla finanza di progetto, tenuto conto anche della relativa distribuzione sul territorio nazionale; d) individua le centrali di committenza e i soggetti aggregatori dotati di specifica competenza ed esperienza nelle attività ad elevata complessità o specializzazione, con riferimento anche al ricorso a strumenti e tecnologie digitali; e) individua gli incentivi disponibili a legislazione vigente.";
74) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 81, comma 1, dello schema in esame di inserire, dopo la lettera a), la seguente: «a-bis) all'articolo 16, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: "5-bis. Lo stato di efficacia dell'attestato SOA deve risultare dal casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice ed essere conoscibile e liberamente accessibile da parte di chiunque. 5-ter. Nel caso in cui l'operatore economico sia ammesso alla dilazione di pagamento del corrispettivo in favore della SOA e non vi provveda entro il termine concordato, la SOA, trascorsi quindici giorni dalla data dell'inadempimento, dispone la sospensione dell'efficacia dell'attestazione dandone comunicazione all'ANAC per la conseguente annotazione nel Casellario Informatico. Qualora, successivamente, l'operatore economico provveda al pagamento del corrispettivo dovuto alla SOA, quest'ultima è tenuta a disporre la revoca della sospensione dell'efficacia dell'attestazione entro quindici giorni dall'avvenuto pagamento, dandone comunicazione all'ANAC per la conseguente annotazione nel Casellario Informatico."»;
75) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 81, comma 1, dello schema in esame di inserire, dopo la lettera g), la seguente: "g-bis) In caso di mancato accesso o di malfunzionamento anche parziale del Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) o delle piattaforme, banche dati e sistemi di operabilità ad esso connessi, decorsi 30 giorni dalla richiesta di informativa in merito ai requisiti generali che le società organismi di attestazione (SOA) hanno l'obbligo di verificare, in caso di mancato riscontro da parte dell'ente competente, queste ultime emettono l'attestazione richiesta, facendo affidamento sull'autodichiarazione dell'operatore economico, ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Una volta abilitato all'accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico previsto dall'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, qualora a seguito di verifica sia accertata la mancanza di uno o più requisiti richiesti alla data della autodichiarazione rilasciata, la Soa provvederà ad aprire il procedimento di revoca dell'attestato emesso per dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 100, comma 13, e dell'articolo 94, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dell'articolo 11, comma 7, dell'Allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";
76) con riferimento all'articolo 82 dello schema in esame, valuti il Governo di apportare modifiche all'articolo 7 dell'Allegato II.14 del Codice, per chiarire le modalità di iscrizione delle riserve, reintroducendo, dopo il primo periodo le seguenti parole: "Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione delle stesse, l'esecutore esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve nei modi e nei contenuti di cui al presente articolo";
77) all'articolo 83 dello schema in esame, valuti il Governo di apportare le seguenti ulteriori modificazioni all'Allegato II.18 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali: a) all'articolo 11, comma 3, lettera c), sostituire le parole: "a soggetti" con le seguenti: "ad archeologi"; b) all'articolo 13, comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente: "i-bis) il disciplinare descrittivo e prestazionale;"; c) all'articolo 16, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca archeologica disciplina l'impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorità degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attività di scavo, nonché i tipi e i metodi di intervento."; al comma 2 , dopo le parole: "è redatta da archeologi" inserire le seguenti: "di I fascia ai sensi del DM 244/2019"; sostituire il comma 6 con il seguente: "6. Il progetto esecutivo dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilità, comprende gli elaborati di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b), e), f), g), h) i), l). In particolare, il capitolato speciale di cui alla lettera l) prevede dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e ne dispone le modalità esecutive." E, dopo il comma 9, aggiungere il seguente: "9-bis. Qualora ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera b), l'affidamento dei lavori avvenga sulla base dal momento che lo scavo archeologico rientra nella categoria di lavori per cui è più del PFTE questo dovrà essere integrato dagli gli elaborati di cui all'articolo 15, comma 2, lettere f), g), h), i) ed l). Il quadro economico di cui alla lettera g) dovrà prevedere adeguata copertura per l'integrazione della progettazione in corso d'opera.";
78) all'articolo 2, comma 1, dell'Allegato V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico, come sostituito dall'articolo 84 dello schema in esame, al fine di evitare il rischio di potenziali situazioni di conflitto di interesse o incompatibilità, occorre introdurre una generale causa di inconferibilità degli incarichi di presidente o membro del collegio ai prefetti e dirigenti della carriera prefettizia, ai magistrati in ruolo ed agli avvocati dello stato in ruolo. Valuti pertanto il Governo di sostituire la lettera e) con la seguente: "e) avvocato dello stato, magistrato ordinario, amministrativo, contabile o tributario fuori ruolo o in quiescenza";
79) all'articolo 2, comma 3, dell'Allegato V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico, come sostituito dall'articolo 84 dello schema in esame, valuti il Governo di inserire dopo le parole: "membri del collegio" la seguente: "esclusivamente";
80) all'articolo 2, comma 3, dell'Allegato V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico, come sostituito dall'articolo 84 dello schema in esame, valuti il Governo di inserire all'inizio della lettera c) le seguenti parole: "con riferimento al presidente del collegio";
81) all'articolo 5, comma 1, dell'Allegato V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico, come sostituito dall'articolo 84 dello schema in esame, valuti il Governo di sostituire il primo periodo con il seguente: "Ogni componente del Collegio Consultivo Tecnico non può ricoprire più di dieci incarichi contemporaneamente e, comunque, non può svolgere più di venti incarichi ogni due anni", in quanto la limitazione a cinque del numero massimo di incarichi che è possibile assumere contemporaneamente rende estremamente difficile l'individuazione e la designazione dei membri che devono possedere particolari competenze nella materia.
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